Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19062/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Napoli, resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, all'imputato era stata applicata la pena di anni 2 di reclusione e euro 1.716.000,00 di multa per il reato di contrabbando, descritto come detenzione a fini di vendita di kg 514,800 di TLE di contrabbando. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge per la asserita mancanza di motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento che il giudice avrebbe dovuto rilevare ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e quindi non anche per censurare il mancato rilievo delle cause di proscioglimento o il vizio di motivazione sul punto. Ha inoltre ribadito che il giudice deve comunque verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale omissione motivazionale non è deducibile in cassazione nei limiti del patteggiamento. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. 43/1973

    indica il reato di contrabbando contestato, nella forma descritta come detenzione a fini di vendita di TLE di contrabbando

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiama il rito di trattazione del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    impone al giudice del patteggiamento di verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il presupposto della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure estranee a tali limiti, comprese quelle che investono il mancato rilievo di cause di proscioglimento.
  • La verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. resta doverosa, ma l'eventuale difetto di motivazione su tale verifica non è autonomamente deducibile in cassazione se non nei ristretti confini consentiti per la sentenza concordata.
  • Con la richiesta e il consenso al patteggiamento l'imputato rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle inerenti alla domanda e al consenso prestato, sicché non possono essere introdotte in sede di legittimità contestazioni incompatibili con la struttura negoziale del rito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.