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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04268/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da una scrittura relativa alla cessione di un'azienda di ristorazione. Il titolare dell'azienda sosteneva che la controparte si fosse obbligata ad acquistare l'azienda a un prezzo determinato, ma che poi avesse rifiutato ingiustificatamente di stipulare il rogito, costringendolo a rivendere l'azienda a un prezzo inferiore. Chiedeva quindi la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente realizzato. In primo grado la domanda fu accolta; in appello fu confermata. La ricorrente per cassazione ha censurato: la liquidazione delle spese sul valore di causa, ritenuto erroneamente fissato sul prezzo contrattuale anziché sulla sola domanda risarcitoria; l'interpretazione della scrittura privata, sostenendo di avere diritto all'acquisto a prezzo inferiore e che la somma versata dal precedente aspirante acquirente dovesse considerarsi acconto e non caparra; la prova e la quantificazione del danno, deducendo violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; il preteso concorso colposo del venditore, per la sua cancellazione dal registro imprese e l'asserita impossibilità di stipulare il rogito; la prevedibilità del danno; e infine un vizio motivazionale sulla ritenuta irrilevanza del lasso di tempo tra il mancato rogito e la successiva vendita a prezzo inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure. In particolare, ha affermato che, ai fini delle spese di lite, il valore della causa va determinato con riguardo al valore complessivo del contratto e non alla sola somma domandata a titolo risarcitorio; che la ricostruzione della Corte d'appello sulla scrittura privata era corretta, poiché il prezzo pattuito era quello di euro 83.000 e la somma di euro 10.000 versata dal precedente interessato costituiva caparra, non acconto, sicché non era utilizzabile dalla ricorrente; che il danno da ritardo e la differenza tra prezzo pattuito e prezzo poi realizzato erano stati correttamente posti a carico della parte che aveva ingiustificatamente rifiutato di stipulare; che la cancellazione del venditore dal registro imprese non impediva, secondo la Corte, la cessione di azienda da parte di una persona fisica; che la dedotta imprevedibilità del danno era inconferente una volta accertato l'inadempimento; e che il sesto motivo tendeva inammissibilmente a un nuovo esame del merito sotto la veste del vizio di motivazione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; la Corte distingue tra errori di diritto e tentativi di rivalutazione del merito, dichiarando inammissibile il motivo formulato secondo il previgente modello del vizio motivazionale.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valore della causa e spese di lite; la Corte ribadisce che, in materia contrattuale, il valore si determina sul contratto nella sua globalità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese; la Corte conferma la liquidazione sulla base del corretto valore della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente, ma non ravvisato alcun vizio di ultrapetizione o omissione nella decisione impugnata.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese di lite; la Corte considera corretto lo scaglione applicato in relazione al valore del contratto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati per l'interpretazione della scrittura privata; la Corte ritiene che la censura sia generica e comunque infondata rispetto alla lettura data dai giudici di merito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sull'interpretazione e sulla promessa di vendita/opzione, senza che la Corte ravvisi violazioni nella qualificazione del rapporto.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato per la qualificazione della somma di euro 10.000 come caparra confirmatoria, non come acconto.

  • art. 1331 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'opzione e della sostituzione soggettiva; la Corte la disattende valorizzando il contenuto concreto degli accordi.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in relazione alla gravità dell'inadempimento; la Corte conferma la rilevanza dell'ingiustificato rifiuto di stipulare.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inadempimento; la Corte esclude che vi fossero inadempimenti del venditore idonei a giustificare il rifiuto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di questa norma ricorre solo se l'onere probatorio è posto a carico di una parte diversa da quella su cui grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno emergente da differenza di prezzo; la Corte conferma la riferibilità causale del pregiudizio all'inadempimento della ricorrente.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato sia per il preteso concorso colposo sia per la causalità del danno; la Corte esclude che il danno sia ascrivibile al venditore.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte ritiene corretta la prova presuntiva utilizzata dai giudici di merito.

  • art. 40 c.p.

    Evocato dalla ricorrente in chiave causale; la Corte non ravvisa profili di responsabilità del venditore.

  • art. 41 c.p.

    Evocato dalla ricorrente in tema di nesso causale; la Corte esclude la dedotta interruzione o concorrente causalità imputabile al venditore.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato per sostenere l'imprevedibilità del danno; la Corte considera la censura infondata una volta accertato l'inadempimento e la violazione di correttezza.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte osserva che la norma riguarda le società e non impedisce a una persona fisica di cedere la propria azienda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione della prova: la Corte ribadisce che la violazione si ha solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che la valutazione della forza persuasiva delle prove è attività consentita al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel rapporto avente ad oggetto la futura cessione di un'azienda, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va riferito al valore complessivo del contratto controverso, e non alla sola somma domandata a titolo di danno.
  • La qualificazione di una somma versata in sede di trattativa o di accordo preliminare come caparra o acconto dipende dal contenuto concreto dell'accordo e dall'accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione tale accertamento è sindacabile solo nei limiti consentiti.
  • Se il promissario acquirente rifiuta senza giustificazione di stipulare il contratto definitivo alla data pattuita, il pregiudizio derivante dalla successiva vendita a prezzo inferiore può essere posto a suo carico come danno conseguente all'inadempimento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove.
  • La censura ex art. 2729 c.c. deve investire specificamente i requisiti della presunzione; non è sufficiente opporre una ricostruzione alternativa dei fatti o lamentare che il giudice abbia tratto una conclusione sfavorevole dal complesso degli elementi indiziari.
  • L'invocazione dell'art. 1225 c.c. sulla prevedibilità del danno non è decisiva quando il danno è direttamente ricollegato all'inadempimento colpevole e alla violazione degli obblighi di correttezza nel rifiuto di stipulare.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di motivazione in una richiesta di nuovo esame del merito; il motivo è inammissibile se mira sostanzialmente a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAziendaInadempimentoSpese di liteImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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