Sentenza n. 133/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento 1. dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale di Irsina; 2. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 24 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Convalida degli eletti”, con la quale si è proceduto alla convalida di undici consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2025; 3. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 25 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto il “Giuramento del Sindaco”; 4. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 26 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Comunicazione dei membri della Giunta comunale”; 5. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 27 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto le “Linee Programmatiche di Governo”; 6. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 28 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Nomina della Commissione Elettorale Comunale”; 7. della Delibera del Consiglio Comunale di Irsina n. 29 del 13.06.2025, affissa all'albo pretorio in data 17.06.2025, avente ad oggetto la “Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare”; 8. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, a qualsiasi titolo, a quelli impugnati, anche non noto o conosciuto ai ricorrenti e di data ignota per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi dei ricorrenti e degli interessi legittimi della collettività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di convocazione e deliberazioni del Consiglio comunale di Irsina adottate nella seduta del 13 giugno 2025, comprese la convalida degli eletti e gli atti conseguenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, cittadini elettori del Comune di Irsina, hanno impugnato la convocazione e le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 13 giugno 2025, successiva alle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2025, nelle quali era stata presentata una sola lista composta da dodici candidati. Dopo la proclamazione degli eletti, una consigliera ha rinunciato alla carica e non era possibile procedere alla surroga, non essendovi altri candidati non eletti nella lista. Con il primo motivo è stata denunciata la mancata inclusione della surroga nell'ordine del giorno della seduta. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della deliberazione di convalida degli eletti e l'illegittimità derivata delle ulteriori deliberazioni, sostenendo che l'impossibilità di surroga avrebbe imposto lo scioglimento del Consiglio, necessariamente composto da dodici consiglieri. Con il terzo motivo è stato denunciato il difetto di motivazione della deliberazione di convalida. Il Comune ha resistito. Il TAR ha inoltre rilevato, senza doverla decidere, una possibile inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ai controinteressati, individuabili nei consiglieri comunali beneficiari degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato, prescindendo dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: i cittadini elettori non sono legittimati a impugnare deliberazioni consiliari per mere violazioni formali o procedimentali, salvo che la lesione delle prerogative consiliari sia fatta valere dai componenti dell'organo; inoltre, i ricorrenti non avevano dedotto alcun pregiudizio concreto alla propria sfera giuridica. Il secondo motivo è stato respinto nel merito. Dalla combinazione degli artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. 267/2000 risulta che le dimissioni individuali impongono ordinariamente la surroga, ma l'impossibilità di surroga determina lo scioglimento soltanto quando la riduzione dell'organo assembleare raggiunga almeno la metà dei componenti. Poiché nel caso concreto il Consiglio era composto da undici consiglieri su dodici, la riduzione era inferiore alla metà e non impediva la prosecuzione dell'attività consiliare. Non è necessario che il Consiglio sia sempre costituito nel suo plenum, in applicazione dei principi di rispetto del risultato elettorale e di continuità degli organi elettivi. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché la deliberazione di convalida conteneva un'ampia e adeguata motivazione. La memoria tardivamente depositata dai ricorrenti è stata stralciata. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per le spese di lite in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 38, comma 8, d.lgs. 267/2000
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. [...] Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari [...]. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141.
Le dimissioni individuali del consigliere comunale sono irrevocabili, immediatamente efficaci e impongono ordinariamente al Consiglio di procedere alla surroga entro dieci giorni; la surroga non si effettua quando ricorrono i presupposti per lo scioglimento del Consiglio.
art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. 267/2000
I consigli comunali e provinciali vengono sciolti [...] quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi [...] per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.
L'impossibilità di surroga per mancanza di candidati subentranti giustifica lo scioglimento soltanto se la riduzione dell'organo assembleare raggiunge la metà dei componenti; una riduzione inferiore non è ostativa alla prosecuzione della vita consiliare.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il mancato rispetto dei termini per il deposito della memoria difensiva comporta lo stralcio della memoria tardiva.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati; la mancata notificazione ai beneficiari degli atti impugnati può determinare l'inammissibilità del ricorso, sebbene nel caso concreto il giudice abbia deciso la controversia nel merito.
Massime di principio
- Le dimissioni individuali di un consigliere comunale impongono ordinariamente la surroga entro il termine previsto dall'art. 38, comma 8, d.lgs. 267/2000; se la surroga è oggettivamente impossibile per mancanza di candidati subentranti, lo scioglimento del Consiglio comunale si verifica soltanto quando la riduzione dell'organo raggiunga la metà dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. 267/2000.
- La mancata ricostituzione del plenum consiliare, quando la riduzione dell'organo sia inferiore alla metà dei componenti, non impedisce la prosecuzione dell'attività del Consiglio comunale, poiché nessuna disposizione impone che l'organo sia necessariamente composto nella sua integrità numerica; rilevano i principi di rispetto del risultato elettorale e di continuità degli organi elettivi.
- I cittadini elettori non hanno legittimazione e interesse a impugnare deliberazioni consiliari per mere violazioni formali o procedimentali, salvo che tali vizi incidano direttamente sulla loro sfera giuridica; la lesione delle prerogative inerenti al mandato consiliare può essere fatta valere dai componenti dell'organo.
- La mancata notificazione del ricorso ai soggetti che beneficiano direttamente del provvedimento impugnato, quali i consiglieri comunali la cui elezione è stata convalidata, può comportare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
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