Sentenza n. 1504/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 334/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 9.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero a renderla disponibile
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 334/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente alla carta docente, per 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che non era stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto. La mancata corresponsione delle spese distratte in favore dei difensori non incideva sulla posizione della ricorrente, poiché il difensore antistatario è autonomamente legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato per tali spese. Essendo stato notificato il titolo all'organo competente ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non sussistevano ostacoli all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, riconoscendo alla ricorrente la carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Il Ministero è stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., a corrispondere alla ricorrente interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti previsti dalla legge, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento. Per l'eventuale inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere nei successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di disporre il pagamento di somme dovute e dei relativi accessori in conseguenza dell'inottemperanza al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Prevede il pagamento in conto sospeso, del quale il commissario ad acta può avvalersi per dare esecuzione al giudicato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Individua i limiti applicabili alla corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute alla ricorrente, decorrenti dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un diritto e imposto all'amministrazione un obbligo puntuale di attribuzione o pagamento.
- L'accoglimento dell'ottemperanza presuppone la mancata dimostrazione dell'integrale esecuzione del titolo giudiziale; l'amministrazione deve provare l'avvenuto adempimento quando tale adempimento costituisce oggetto dell'obbligo imposto dal giudicato.
- Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere notificato il titolo esecutivo all'organo competente e deve decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; decorso tale termine, l'inerzia amministrativa non impedisce l'adozione delle misure di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva qualora il termine decorra inutilmente.
- In presenza di una distrazione delle spese processuali in favore del difensore, il difensore distrattario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente alle somme liquidate a tale titolo; ciò non incide sull'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato quanto alle somme spettanti direttamente alla parte vittoriosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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