Cassazione Civile, Ordinanza n. 28079/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2009, recuperando a tassazione un reddito imponibile di euro 60.549 ai fini IRES e IRPEF, sul presupposto che la società avesse dichiarato ricavi pari a zero e quindi inferiori ai ricavi presunti ex art. 30 della l. 724/1994. La società aveva impugnato l'atto deducendo di trovarsi in una situazione oggettiva di non operatività, perché non era stato realizzato lo stabilimento destinato all'attività produttiva, circostanza che avrebbe consentito di superare la presunzione legale di non operatività. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione con una motivazione ritenuta dall'Ufficio apparente. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR si era limitata a ribadire la decisione di primo grado senza confutare le specifiche censure dell'appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994 per mancata prova, da parte della contribuente, di circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà idonee a impedire il raggiungimento della soglia di operatività.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la motivazione della CTR era solo apparente, perché graficamente esistente ma priva di un effettivo percorso argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni della decisione; in particolare, il giudice d'appello non aveva esaminato e confutato specificamente i motivi di gravame dell'Ufficio, né aveva indicato con precisione la situazione oggettiva rilevante ai fini dell'art. 30 l. 724/1994, né la concreta rilevanza della documentazione prodotta dalla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 l. 724/1994
La norma è richiamata come base della presunzione di non operatività e dei ricavi/redditi presunti, superabile con prova di una situazione oggettiva che impedisca il raggiungimento della soglia di operatività.
art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994
Consente al contribuente di superare la presunzione di non operatività dimostrando circostanze oggettive rilevanti; nel caso concreto la Cassazione rileva che la CTR non ha verificato adeguatamente tale presupposto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la motivazione meramente apparente integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per la censura di violazione di legge sul regime probatorio e sull'art. 30 l. 724/1994, rimasto assorbito.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste materialmente ma non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere, lasciando all'interprete il compito di colmare con congetture le lacune argomentative.
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati; una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è valida solo se il giudice di secondo grado svolge un'autonoma valutazione critica e rende chiare le ragioni della conferma.
- In materia di società non operative, la prova della situazione oggettiva idonea a superare la presunzione legale deve essere specificamente vagliata dal giudice, che deve indicare quali elementi di fatto ritiene decisivi e perché.
- La genericità della motivazione, specie quando non chiarisce quale circostanza concreta abbia consentito di superare la presunzione fiscale e quale rilievo abbiano i documenti prodotti, determina nullità della sentenza di merito.
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