Ordinanza n. 614/2026 - Palermo, Sezione 3
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio/rifiuto formatosi a seguito della notifica dell’atto stragiudiziale del 14.11.2018, notificato il 20.11.2018, di diffida volta a ottenere la riqualificazione urbanistica di un fondo di parte ricorrente a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione gravanti sul medesimo, a far data dal mese di marzo 2012;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza relativa alla prosecuzione e alle modalità di esecuzione dell'incarico del Commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una precedente sentenza sul silenzio dell'amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio trae origine da un ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida notificata nel novembre 2018, volta a ottenere la riqualificazione urbanistica di un fondo privato dopo la decadenza, nel marzo 2012, dei vincoli preordinati all'espropriazione. Con precedente sentenza del 2019 il TAR aveva accolto il ricorso e nominato un Commissario ad acta. Il delegato del Commissario, dopo il collocamento in quiescenza, ha dichiarato di voler proseguire nell'incarico e ha chiesto la proroga di novanta giorni del termine finale, nonché l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento dell'attività commissariale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto congrua la proroga di novanta giorni per completare i compiti demandati al Commissario ad acta e l'ha concessa. Ha invece respinto la richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, stabilendo che l'incarico dovesse essere svolto esclusivamente mediante strumenti di comunicazione telematica o, ove strettamente necessario, mediante i servizi pubblici di linea. La decisione è motivata dalla brevissima distanza tra Palermo, sede del Commissario, e il Comune di Cinisi. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione integrale del provvedimento alla ricorrente, al Comune, al Commissario ad acta e al suo delegato.
Massime di principio
- Nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza amministrativa mediante Commissario ad acta, il giudice può prorogare il termine dell'incarico quando ciò risulti congruo e necessario per consentire il completamento dei compiti commissariali.
- L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del Commissario ad acta può essere negata quando, in relazione alla brevità delle distanze e alle esigenze concrete dell'incarico, risultino sufficienti le comunicazioni telematiche o i collegamenti assicurati dai servizi pubblici di linea.
Come è indicizzato
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