Sentenza n. 1006/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 56/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 16 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e la retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 56/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi, e a corrispondere euro 192,06, oltre accessori, quale retribuzione professionale docenti relativa all’anno scolastico 2020/2021. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito tali statuizioni. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del Tribunale di Monza risultava passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di corrispondere, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, euro 1.500,00 per la Carta docente, oltre agli interessi legali fino alla notifica della sentenza del Tribunale di Monza, nonché euro 192,06 per la retribuzione professionale docenti, oltre agli accessori riconosciuti nel giudicato. Sulle somme così determinate devono maturare interessi legali dalla notifica della sentenza del Tribunale di Monza fino al saldo. È stato nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del giudice ordinario.
art. 324 c.p.c.
condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza sulla base dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce il lasso temporale minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 474 c.p.c.
sentenza dotata di attestazione di conformità
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale notificato deve essere costituito da una sentenza munita dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione comporta l’ordine di adempiere alle obbligazioni pecuniarie accertate nel titolo, comprensive degli interessi e degli accessori ivi riconosciuti.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari all’esecuzione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà luogo, per ciò solo, a un compenso ulteriore.
Come è indicizzato
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