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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28415/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che lo aveva condannato per omesso versamento IVA ex art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000. Ha dedotto, con il primo motivo, l'inadeguatezza della tipologia di accertamento dell'addebito, sostenendo che i dati dichiarativi provenienti dallo stesso interessato non sarebbero stati sufficienti e che occorresse un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle dichiarazioni del teste dell'accusa, da cui a suo dire potevano ragionevolmente emergere errori. Con il secondo motivo ha contestato l'elemento soggettivo, affermando la mancanza di dolo generico per effetto di una grave crisi finanziaria, di difficoltà nei pagamenti e del mancato incasso di fatture emesse con addebito di imposta. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la motivazione della corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente valutativo e infondato, richiamando il principio per cui, nel reato di omesso versamento IVA, se l'ammontare dell'imposta dichiarata e non versata risulta dal quadro VL compilato dal contribuente, spetta a quest'ultimo dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione IVA, senza inversione dell'onere della prova. Ha giudicato il secondo motivo infondato perché la Corte territoriale aveva già risposto alla doglianza escludendo la crisi finanziaria allegata e rilevando che il mancato incasso delle fatture non esclude il dolo generico. Ha infine ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'entità dell'importo evaso, e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.Lgs. 74/2000

    Integra il reato di omesso versamento dell'IVA contestato all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di giudizio di fatto; possono essere negate con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, non censurabile in cassazione se congrua e non contraddittoria.

  • art. 10-ter del Dlgs. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata per la fattispecie di omesso versamento IVA.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento IVA, quando l'importo non versato emerge dai dati dichiarativi indicati dal contribuente, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'inattendibilità per errore o altra causa, senza che ciò comporti una indebita inversione dell'onere della prova.
  • La deduzione di una crisi finanziaria o del mancato incasso di fatture emesse con IVA addebitata non esclude automaticamente l'elemento soggettivo del reato, se il giudice di merito esclude in fatto la sussistenza di una situazione tale da incidere sul dolo generico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi ragioni preponderanti, come l'entità dell'importo evaso, con motivazione congrua e non contraddittoria; in cassazione tale valutazione non è sindacabile nel merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in richieste di rivalutazione del fatto e della prova già esaminata dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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