Cassazione Penale, Ordinanza n. 10227/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra reati già giudicati con due sentenze e aveva rideterminato la pena complessiva in anni tredici, mesi dieci e giorni venti di reclusione oltre multa. La difesa contestava: 1) con il primo motivo, una violazione dell'art. 606, lett. d), c.p.p. in relazione agli artt. 438 e 422 c.p.p.; 2) con il secondo motivo, un vizio di motivazione sull'entità della pena rideterminata. La Corte rileva che le doglianze riproducevano quelle già dedotte davanti al giudice dell'esecuzione, che erano state esaminate con argomentazione ritenuta corretta, e che comunque risultavano non specifiche e manifestamente infondate. In particolare, si denunciava un preteso difetto di motivazione, ma il provvedimento impugnato, letto nel suo complesso, dava conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della congruità dell'aumento di pena operato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure perché sostanzialmente ripetitive di quelle già proposte nell'istanza, già vagliate dal giudice dell'esecuzione, e comunque generiche e infondate. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione sulla determinazione della pena, osservando che il provvedimento di esecuzione spiegava adeguatamente, anche se in forma sintetica, le ragioni della congruità dell'aumento, valorizzando la gravità della condotta e la personalità del condannato.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
continuazione, ex art.671 cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra reati già oggetto di diverse sentenze e rideterminare la pena complessiva.
art. 606, lett. d), c.p.p.
violazione di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen.
La Corte rileva che il motivo così formulato era inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e comunque non specifico e manifestamente infondato.
artt. 438 c.p.p. e 422 c.p.p.
in relazione agli artt. 438, 422 cod. proc. pen.
Le norme sono richiamate dalla difesa a sostegno della doglianza, ma la Corte non ne affronta un autonomo significato decisivo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.
art. 133 c.p.
parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena deve essere sorretta dal riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente in relazione a tali parametri.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Con l'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre motivi già dedotti davanti al giudice a quo, quando questi siano stati specificamente esaminati con motivazione giuridicamente corretta.
- Il vizio di motivazione sulla determinazione della pena non sussiste quando il provvedimento, letto complessivamente, renda conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., anche mediante motivazione sintetica.
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione consente la rideterminazione della pena complessiva, tenendo conto che le pene già irrogate per i singoli reati possono risultare già diminuite per effetto del rito abbreviato.
- La congruità dell'aumento di pena può essere desunta dal richiamo alla gravità della condotta e alla personalità del condannato, senza che sia necessaria una motivazione analitica per ogni singolo elemento valorizzato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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