Cassazione Civile, Ordinanza n. 20355/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
I creditori avevano notificato un precetto di pagamento per una somma di denaro fondata su titolo esecutivo giudiziale. Il debitore, dopo aver pagato integralmente l'importo intimato, aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo che una parte della somma non era dovuta e chiedendo la restituzione dell'eccedenza. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale, in appello, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per vizio del contraddittorio ma aveva poi deciso nel merito, confermando la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione e condannando i creditori alla restituzione di € 225,08 oltre spese, calcolando il valore della lite sul valore dell'intero precetto. I creditori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e degli artt. 4, comma 1, e 5 del D.M. 55/2014, sostenendo che la domanda andava in realtà qualificata come ripetizione di indebito, con conseguente valore della controversia pari alla sola somma da restituire e non all'intero importo intimato; perciò contestavano la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse espressamente e intenzionalmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che, in applicazione del principio dell'apparenza, dovesse guardarsi a tale qualificazione ai fini dell'individuazione del regime di impugnazione e del computo dei termini. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 15 marzo 2022 e il ricorso era stato notificato il 17 ottobre 2022, la Corte ha dichiarato il ricorso tardivo e quindi inammissibile. Non è stato esaminato il merito della censura sulla liquidazione delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Paola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
La domanda del debitore, così come proposta e qualificata dal giudice di merito, integra opposizione all'esecuzione; tale qualificazione rileva ai fini del regime processuale e dei termini di impugnazione.
art. 494 c.p.c.
Il pagamento spontaneo effettuato dopo la notifica del precetto ma prima dell'avvio del processo esecutivo non è assimilato al versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.
art. 2033 c.c.
Il pagamento spontaneo al creditore non preclude l'azione di ripetizione di indebito; la preclusione deriva solo dalla chiusura della procedura esecutiva con l'approvazione del progetto di distribuzione.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, senza applicazione della sospensione feriale, perché la controversia era qualificata come opposizione esecutiva.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 10 c.p.c.
Censurato dai ricorrenti in relazione al valore della causa ai fini delle spese.
art. 14 c.p.c.
Censurato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del valore della controversia.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
Censurato dai ricorrenti in tema di liquidazione del compenso e scaglioni di valore.
art. 5 D.M. 55/2014
Censurato dai ricorrenti in tema di liquidazione del compenso e scaglioni di valore.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica espressamente la domanda come opposizione all'esecuzione, ai fini del regime delle impugnazioni opera il principio dell'apparenza: conta la qualificazione resa nella decisione impugnata, non la diversa ricostruzione che la parte intenda proporre in cassazione.
- Per le opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini; pertanto il ricorso per cassazione deve essere notificato nel termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
- Il pagamento spontaneo del debitore dopo il precetto e prima della chiusura della procedura esecutiva non impedisce, sul piano sostanziale, l'azione di ripetizione di indebito per recuperare quanto riscosso in eccedenza rispetto al dovuto.
- Ai fini della liquidazione delle spese in una controversia qualificata come opposizione all'esecuzione, il valore della causa può essere rapportato all'intero importo oggetto del precetto/opposizione, secondo la qualificazione accolta dal giudice di merito.
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