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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15278/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione e autorizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante digestione anaerobica di biomasse. Dopo un primo titolo autorizzatorio rilasciato dalla Regione Marche, poi annullato dal Consiglio di Stato per mancato previo assoggettamento a V.I.A., la società ha presentato una istanza di V.I.A. postuma e, nel frattempo, ha chiesto di confermare l'autorizzazione in base alla sopravvenuta disciplina nazionale sulle soglie di esenzione dalla verifica di assoggettabilità. La Provincia ha concluso il procedimento con giudizio negativo di compatibilità ambientale; la Regione ha poi negato l'autorizzazione richiamando quel diniego. Il T.A.R. ha annullato entrambi i provvedimenti, ritenendo applicabile la sopravvenuta esenzione per soglia. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello della Provincia, affermando che la normativa sopravvenuta imponeva di considerare la disciplina vigente al momento della decisione finale e rendeva non necessario proseguire la V.I.A. postuma. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti imperniati sulla denunciata violazione dell'art. 267 TFUE e sull'asserito eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: secondo la ricorrente, il giudice amministrativo di ultima istanza avrebbe erroneamente negato la necessità del rinvio, dichiarato irrilevante la questione o applicato indebitamente la teoria dell'atto chiaro, così precludendo l'accesso alla tutela giurisdizionale europea. La ricorrente ha anche sostenuto che la questione sottoposta al Consiglio di Stato non fosse cambiata in udienza e che il giudice avesse omesso di rispondere al quesito interpretativo proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi investissero, in realtà, non un difetto esterno di giurisdizione, ma errores in iudicando e in procedendo del Consiglio di Stato nell'applicazione dell'art. 267 TFUE, della giurisprudenza Cilfit e della nozione di atto chiaro. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione e non consente di censurare la mancata rimessione alla Corte di giustizia né l'erronea interpretazione del diritto UE quando il giudice amministrativo abbia comunque motivato sulla rilevanza e sulla chiarezza della questione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e della CGUE per escludere che tale limitazione violi il diritto dell'Unione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la Provincia è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    la mancata rimessione pregiudiziale da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, se motivatamente esclusa, non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione deducibile in cassazione

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, non comprendendo errores in iudicando o in procedendo

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro di conformità al diritto UE, ma non ritenuto idoneo ad ampliare il perimetro del sindacato di giurisdizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio, poi seguita dalla Corte

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto applicabili le sanzioni per abuso del processo in caso di decisione conforme alla proposta di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 12 del d.lgs. n. 387/2003

    richiamato quale base dell'originaria autorizzazione unica per l'impianto da fonti rinnovabili

  • d.m. 30 marzo 2015, n. 52

    la sopravvenuta disciplina sulle soglie di esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA è stata considerata dalla sentenza impugnata, senza che ciò mutasse il perimetro del sindacato di legittimità

  • art. 191 TFUE

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di precauzione e azione preventiva, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito sul piano della giurisdizione

  • art. 14, comma 2, l. n. 241 del 1990

    richiamato per la conferenza di servizi decisoria nell'iter autorizzatorio

  • art. 10-bis l. n. 241 del 1990

    richiamato per il preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile solo per vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un ulteriore mezzo di impugnazione per denunciare errori di diritto, anche se riguardano il diritto dell'Unione.
  • La decisione motivata del giudice amministrativo di ultima istanza di non rimettere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, perché ritenuta irrilevante o già chiarita dalla giurisprudenza europea, non integra di per sé diniego di giurisdizione.
  • La violazione del diritto UE o l'erronea applicazione dei criteri di cui alla giurisprudenza Cilfit danno luogo, al più, a un error in iudicando interno alla giurisdizione, non sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.
  • Nel giudizio amministrativo, la sopravvenienza normativa deve essere considerata nel decidere il procedimento in corso secondo il principio tempus regit actum, salvo i limiti sostanziali posti dall'ordinamento; tuttavia l'eventuale errore nell'applicazione di tale criterio resta questione di merito e non di giurisdizione.
  • Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le sanzioni per abuso del processo previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti concreti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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