Cassazione Penale, Sentenza n. 22036/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole dei reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata. Due motivi: 1) la condotta sarebbe stata un'unica azione finalizzata all'impossessamento dell'autovettura mediante minaccia, con la richiesta di euro 500,00, per cui la estorsione sarebbe assorbita nella rapina; 2) alternativamente, la condotta configurerebbe esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) in quanto finalizzata a ottenere la restituzione di somme prestate
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'imputato si era appropriato con modalità violente dell'autovettura e successivamente aveva rivolto gravi minacce per ottenere denaro, integrando pertanto sia il reato di rapina sia quello di estorsione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 c.p. per mancanza di prova che il ricorrente fosse titolare di un credito azionabile giudizialmente. Conseguenze: conferma delle condanne di merito; dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
Applicato nel confronto con il reato di estorsione: per integrare l'art. 393 è necessario che la pretesa dell'agente corrisponda all'oggetto di una tutela azionabile davanti all'Autorità giudiziaria; se manca tale presupposto la condotta integra estorsione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per gli effetti della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata equitativamente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, sent. n. 29541 del 16/07/2020)
La sentenza richiama il principio secondo cui occorre verificare preliminarmente se la pretesa sia in astratto giudizialmente tutelabile per distinguere esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione
La Corte ha richiamato questo orientamento per affermare che, in mancanza di prova che il ricorrente possedesse un credito azionabile, la sua condotta non poteva essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e doveva essere ricondotta all'estorsione
Massime di principio
- La rapina e l'estorsione possono coesistere quando vi siano condotte distinte e successive: ad esempio l'impossessamento di un bene mediante violenza o minaccia (rapina) e poi minacce ulteriori per ottenere denaro costituiscono fattispecie autonome
- L'argomento dell'assorbimento di una estorsione nella rapina può valere solo se la minaccia è strumentale e inscindibile dall'impossessamento, non quando le minacce sono state rivolte in un momento successivo per conseguire un profitto diverso
- Per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è necessario, preliminarmente, che la pretesa perseguita dall'agente sia in astratto giudizialmente tutelabile o che l'agente potesse ragionevolmente ritenere di avere un diritto azionabile; l'assenza di prova di un credito quantificato esclude tale applicazione
- In sede di cassazione non è consentito proporre una ricostruzione alternativa dei fatti che sia in contrasto con la valutazione probatoria motivata dei giudici di merito, salvo profili di vizio motivazionale rilevanti
- Quando si contesta in giudizio la qualificazione del fatto, occorre fornire elementi probatori precisi (es. esistenza e misura di un credito) per far emergere la possibile applicabilità dell'art. 393 c.p.; la mera dichiarazione di voler recuperare somme non basta
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