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Sentenza

Sentenza n. 6021/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’OTTEMPERANZA ALLA Sentenza n. -OMISSIS- pubbl. il 06/08/2024 RG n. -OMISSIS- da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Giustizia amministrativa202601155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, pubblicata il 6 agosto 2024, sul riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo e dei connessi incrementi stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (collaboratore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto un’anzianità di servizio pre-ruolo pari a 6 anni, 5 mesi e 15 giorni, con i connessi incrementi stipendiali e l’inserimento nella fascia stipendiale spettante alla data dell’immissione in ruolo, tenendo conto dell’anzianità successivamente maturata come collaboratore scolastico di ruolo. Il titolo aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi legali. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell’11 febbraio 2026, era stata notificata al Ministero il 6 agosto 2024 e non risultava eseguita; era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, corrispondendo quanto dovuto. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, che agirà su istanza del ricorrente entro ulteriori 60 giorni e potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha rigettato la domanda di astreinte perché non ravvisabile un grave ritardo nell’esecuzione. Ha posto a carico del Ministero l’eventuale compenso del commissario, determinato in € 500,00, e le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 11 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 6 agosto 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l’adempimento e l’Amministrazione non ne ha dato esecuzione. Il giudice ordina quindi l’adempimento e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.

    L’astreinte prevista dalla disposizione non è riconoscibile se, nel caso concreto, non ricorre un grave ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 11 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 6 agosto 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla mancata esecuzione del titolo giudiziale notificato all’Amministrazione, consente di ritenere integrati i presupposti per l’ottemperanza.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inottemperanza.
  • L’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede la sussistenza di un grave ritardo nell’esecuzione; in mancanza di tale presupposto la domanda va respinta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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