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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26269/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un incidente di esecuzione nel quale il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza, perché sopravvenuta una ulteriore condanna per un delitto commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio e tale da superare il limite di pena di cui all'art. 163 c.p. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo due censure: con la prima ha denunciato la nullità del provvedimento per asserita mancanza di una valida richiesta del pubblico ministero, sostenendo che in udienza il P.M. aveva concluso per il rigetto della richiesta di revoca a causa di un errore materiale nella data del reato indicata nell'istanza originaria; con la seconda ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. non sarebbe stata applicabile perché il reato oggetto della sentenza sopravvenuta era stato commesso successivamente rispetto ai fatti della sentenza che aveva concesso il beneficio, sicché difetterebbe il requisito dell'anteriorità del fatto commesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la richiesta originaria del pubblico ministero aveva validamente introdotto il procedimento esecutivo e che le successive conclusioni in udienza non facevano venir meno l'atto introduttivo, incidendo solo sulla posizione assunta dal P.M. nella fase finale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché aspecifico e comunque manifestamente infondato: ai fini della revoca della sospensione condizionale conta la data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non la data di commissione del reato a essa riferita. Nel caso concreto, la sentenza concessiva era divenuta irrevocabile il 19/11/2024 e la condanna sopravvenuta riguardava un delitto commesso il 12/11/2022, dunque anteriormente a tale data e nel quinquennio rilevante; inoltre la pena inflitta superava il limite di cui all'art. 163 c.p. Conseguentemente, erano integrati i presupposti della revoca di diritto. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    Per la revoca di diritto della sospensione condizionale occorre verificare che la successiva condanna riguardi un reato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio; il parametro temporale rilevante è la data di irrevocabilità della sentenza concessiva, non la data di commissione del reato in essa giudicato.

  • art. 163 c.p.

    Il superamento del limite di pena previsto per la concedibilità/conservazione del beneficio rileva come ulteriore presupposto ostativo alla permanenza della sospensione condizionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    La sopravvenuta condanna richiamata nel provvedimento riguarda un delitto in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • In tema di revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va verificata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato oggetto di quella sentenza.
  • La richiesta del pubblico ministero che introduce validamente l'incidente di esecuzione non viene meno per il solo fatto che, nella successiva udienza, il pubblico ministero assuma conclusioni diverse o chieda il rigetto dell'istanza; la fase conclusiva non elimina l'atto introduttivo del procedimento.
  • È inammissibile il motivo che si fondi su un parametro temporale diverso da quello previsto dalla norma applicata, quando la valutazione giuridica corretta deve essere compiuta sulla base della data di irrevocabilità del titolo concessivo del beneficio.
  • La revoca di diritto della sospensione condizionale opera quando la sopravvenuta condanna per un fatto anteriormente commesso e divenuto irrevocabile entro il quinquennio rilevante determina anche il superamento del limite di pena previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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