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Ordinanza

Ordinanza n. 231/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione agricoltura e sviluppo rurale, n. 1294 del 26 gennaio 2026, comunicato alla ricorrente in data 29 gennaio 2026, con cui si è concluso il procedimento amministrativo relativo alla domanda di aiuto prot. ARTEA n. 003/23656 del 28/02/2025 - CUP Artea n. 1267286, presentata ai sensi del bando attuativo dell’Intervento SRD03: “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” - annualità 2024”, attribuendo un punteggio di priorità complessivo pari a 68 punti, che comporta un riposizionamento in graduatoria della domanda di aiuto, rispetto ai 75 punti inizialmente indicati, e la sua collocazione fra le domande al momento non finanziabili; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la relazione finale - controdeduzioni alle osservazioni, redatta dal tecnico incaricato, allegata quale parte integrante e sostanziale del suddetto decreto; - nonché la comunicazione del Dirigente della Regione Toscana ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90 del 24 novembre 2024 registrata con num. 0913140 del 24 novembre 2025 Protocollo Unico di Regione Toscana Giunta – AOOGRT; - e, ove occorrer possa, l’art. 6.4. delle disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione del “Bando dell’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” – Annualità 2024”, il cui testo è contenuto nell’allegato A al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 25421 del 18 novembre 2024, laddove interpretato nel senso indicato nel II motivo di ricorso.

Giustizia amministrativa202600680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che ha rideterminato il punteggio di priorità della domanda di aiuto da 75 a 68 punti, collocandola tra le domande non finanziabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale conclusivo del procedimento relativo alla domanda di aiuto presentata nell'ambito del bando SRD03, contestando la riduzione del punteggio di priorità e il conseguente riposizionamento in graduatoria. Le censure riguardano, in particolare, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del bando, la mancata attribuzione del punteggio previsto dal principio IV, lett. C), la qualificazione della documentazione prodotta e delle tipologie di investimento. È stata inoltre censurata, ove occorrente, l'interpretazione dell'art. 6.4 delle disposizioni tecniche e procedurali del bando, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e la relazione finale sulle controdeduzioni. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del decreto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza anticipare la decisione sul merito. Ha rilevato che le plurime censure richiedono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del bando, la corretta qualificazione della documentazione e delle tipologie di investimento e, quindi, valutazioni complesse e approfondimenti istruttori non compatibili con il sindacato sommario proprio della fase cautelare. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora: l'istruttoria delle domande propedeutica all'assegnazione dei contributi non risultava ancora conclusa, i fondi non erano integralmente distribuiti né esposti a un rischio attuale di esaurimento e il pregiudizio dedotto aveva natura patrimoniale. La ricorrente non aveva fornito elementi specifici e documentati sulla propria situazione economica né sulla natura irreversibile del pregiudizio per gli asset aziendali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    L'istanza cautelare può essere accolta solo in presenza dei relativi presupposti, valutati in via sommaria quanto alla fondatezza e quanto al pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi adottata nel procedimento amministrativo; l'ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare non possono essere compiutamente definite questioni che richiedono un'interpretazione articolata della lex specialis e approfondimenti istruttori sulla qualificazione della documentazione e delle attività o investimenti rilevanti ai fini dell'attribuzione di punteggi, quando tali profili risultino propri della decisione di merito.
  • Il periculum in mora derivante dalla mancata ammissione, allo stato, a un finanziamento pubblico non è configurabile quando l'istruttoria delle domande non sia ancora conclusa e i fondi non risultino integralmente distribuiti o concretamente esposti a esaurimento.
  • Il pregiudizio patrimoniale subito da un'impresa non integra di regola un danno grave e irreparabile, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri con circostanze specifiche e documentate l'effettiva situazione economica dell'impresa e l'irreversibilità delle conseguenze dannose.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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