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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26948/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessata, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva chiesto l'autorizzazione a effettuare colloqui ordinari permanenti con il coniuge, detenuto in carcere in regime di custodia cautelare nel medesimo procedimento. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge in relazione all'art. 18 l. n. 354/1975 e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità. Si sosteneva che la decisione fosse priva di una motivazione effettiva, essendo apparente il riferimento all'asserito ostacolo che i colloqui avrebbero recato al corretto e genuino svolgimento del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione, pur formalmente proposta come ricorso per cassazione, dovesse essere qualificata come appello cautelare ex art. 310 c.p.p., perché diretta contro un provvedimento che incideva in modo temporaneo ma non meramente episodico sulle modalità esecutive degli arresti domiciliari, autorizzando l'allontanamento dal domicilio per recarsi in istituto penitenziario a colloquio con il coniuge. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale distrettuale di Caltanissetta, giudice funzionalmente competente.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 354 del 1975

    richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'istanza di autorizzazione ai colloqui con il coniuge detenuto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come motivo di ricorso per vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020

    indicato come disciplina del rito camerale applicato al procedimento.

  • art. 5-duodecies d.l. n. 162/2022

    richiamato per la proroga degli effetti del rito camerale da remoto/senza intervento delle parti.

  • art. 17 d.l. n. 75/2023

    richiamato per l'ulteriore proroga della disciplina processuale applicata.

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    utilizzato come parametro per qualificare i provvedimenti che modificano in modo permanente o prolungato le modalità esecutive degli arresti domiciliari.

  • art. 310 c.p.p.

    indicato come rimedio esperibile, ossia appello cautelare, avverso i provvedimenti reiettivi di richieste di modifica temporanea delle modalità esecutive della misura degli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • Contro i provvedimenti che rigettano richieste incidenti sulle modalità esecutive degli arresti domiciliari occorre distinguere tra autorizzazioni episodiche, inoppugnabili, e provvedimenti che producono una modifica strutturale o comunque prolungata del regime cautelare, contro i quali è esperibile l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.
  • Se l'istanza mira ad ottenere un allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare per tempi o giorni prestabiliti e con effetti continuativi, l'impugnazione non va trattata come ricorso per cassazione ma come appello cautelare, con conseguente trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dal contenuto sostanziale del provvedimento e dall'incidenza che esso produce sul tasso di afflittività della misura cautelare, non dalla sola etichetta formale attribuita dalla parte.
  • I provvedimenti che autorizzano o negano allontanamenti relativi a singoli eventi o necessità, non incidendo stabilmente sul regime degli arresti domiciliari, non sono impugnabili con i rimedi previsti per le modifiche strutturali della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari

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