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Sentenza

Sentenza n. 11560/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative, Ufficio Governo Sanitario, n. 24408/2022 del 12.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano il 14.12.2022, con cui sono stati quantificati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022), avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e relativi allegati A e B; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati, ivi inclusa la deliberazione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Nr. 2022-A-001321, recante “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, nonché degli allegati alla deliberazione, aventi ad oggetto l’“Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici”; - del provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative, Ufficio Governo Sanitario, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015.”; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, nonchè per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202304461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e della Provincia Autonoma di Bolzano relativi alla determinazione degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche negli anni 2015-2018, ha impugnato i provvedimenti statali e provinciali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa, la determinazione delle quote di ripiano e la quantificazione a suo carico degli oneri di payback. Ha dedotto, tra l’altro, violazione delle regole sul procedimento, del contraddittorio, della trasparenza, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità e indeterminatezza dei calcoli, illegittima fissazione dei tetti di spesa, anche con effetto retroattivo, disparità di trattamento, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, lesione del legittimo affidamento, violazione dei principi di certezza del diritto, correttezza e buona fede, nonché illegittimità costituzionale e incompatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina normativa del payback. La ricorrente aveva chiesto anche il risarcimento del danno e, in via pregiudiziale, la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di pagamento agevolato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, pagando il 25 per cento delle somme richieste, e ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di illegittimità degli atti impugnati, le questioni di costituzionalità e quelle di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. L’adesione della ricorrente al meccanismo di pagamento agevolato e il pagamento dell’importo ridotto hanno inciso sull’interesse alla decisione. Il Collegio ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava agli atti l’attestazione dell’amministrazione locale circa l’effettivo versamento degli importi ridotti richiesti dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La definizione è stata quindi esclusivamente processuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione delle ragioni della definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025

    Prevede il meccanismo di pagamento agevolato applicato dalla ricorrente, con definizione della posizione mediante pagamento di una quota ridotta delle somme richieste a titolo di ripiano.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per dare avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la base normativa della disciplina del tetto di spesa e degli oneri di ripiano per i dispositivi medici, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • L’adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione agevolata della propria posizione e la conseguente dichiarazione di venir meno dell’interesse alla decisione possono determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando la sopravvenienza incide sull’utilità concreta della pronuncia giudiziale.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che sia comprovata l’integrale soddisfazione della pretesa o l’effettiva eliminazione della situazione controversa; in mancanza dell’attestazione dell’amministrazione sull’effettivo versamento degli importi dovuti, il giudizio può essere definito per improcedibilità e non per cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse conduce a una pronuncia meramente processuale, che non comporta l’esame dei motivi di illegittimità, delle questioni di costituzionalità o dei profili di compatibilità con il diritto dell’Unione europea dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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