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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22026/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Andrea Fichera contro il provvedimento del G.I.P. che aveva aggravato la misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere, contestando la provvisoria imputazione per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere, sostenendo che misure intermedie meno afflittive (controlli rafforzati, limiti agli accessi, braccialetto elettronico) sarebbero state sufficienti; 2) carenza di motivazione sulla valutazione della lieve entità delle trasgressioni degli obblighi connessi alla misura; 3) insufficiente argomentazione circa l'inidoneità del presidio elettronico; 4) vizio nella valutazione della gravità e della incidenza delle violazioni sulle esigenze cautelari, rilevando che le violazioni si erano verificate in arco temporale ristretto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi radicalmente privi di specificità: il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'aggravamento della misura sulla base di reiterate e sistematiche violazioni degli obblighi degli arresti domiciliari, immediatamente successive all'applicazione della misura originaria, e confermate da intercettazioni che dimostravano l'atteggiamento volto ad aggirare i controlli. Il giudice ha inoltre osservato che il braccialetto elettronico non avrebbe impedito i contatti con terzi invitati al domicilio e, pertanto, non avrebbe risolto l'inidoneità della misura originaria. Quanto al quarto motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha applicato correttamente il principio secondo cui l'aggravamento è legittimo quando la condotta di violazione rivela l'inadeguatezza della misura in atto a fronte delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), oltre agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello per le decisioni in materia cautelare: è il titolo dell'impugnazione esperita dall'indagato contro il provvedimento del G.I.P.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Prevede le modalità di aggravamento delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento quando emergono reiterate violazioni che rendono la misura in atto inadeguata

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri di applicazione delle misure cautelari (criterio di ragionevolezza e proporzionalità); citata nella doglianza del ricorrente, la Corte ha però ritenuto che il Tribunale abbia rispettato i criteri motivazionali richiesti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alle censure nelle impugnazioni cautelari; il ricorso era formulato nei limiti previsti dalla norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e altre sanzioni in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione, come disposto nella parte finale della sentenza

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Riferimenti procedurali relativi al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha trattato il ricorso rispettando le disposizioni emergenziali/straordinarie richiamate

Massime di principio

  • Le impugnazioni in materia cautelare devono essere specifiche: censure generiche o prive di dati e argomentazioni concrete sono probabili causa di inammissibilità.
  • La reiterazione sistematica di violazioni delle prescrizioni cautelari, soprattutto se avvenute immediatamente dopo l'applicazione della misura e dimostrate da fonti (es. intercettazioni), giustifica l'aggravamento della misura per manifesta inadeguatezza della misura meno afflittiva.
  • L'offerta di misure alternative (es. braccialetto elettronico) non è automaticamente risolutiva: il giudice valuta se tali strumenti siano effettivamente idonei a impedire le condotte contestate (p.es. contatti con terzi) e può ritenere necessario il carcere se le alternative risultano inefficaci.
  • Per impugnare con successo un aggravamento cautelare occorre dimostrare con elementi concreti sia la lieve entità delle violazioni sia l'effettiva idoneità di misure intermedie a tutelare le esigenze cautelari.
  • La mancata specificità o la palese infondatezza dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende).

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