Cassazione Penale, Sentenza n. 18592/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva annullato/rinviato l'ordinanza cautelare emessa dal Gip (custodia in carcere per reato di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e art. 71 d.lgs. 159/2011). I profili di doglianza sono: (1) inosservanza di norme processuali poiché la revoca della misura sarebbe stata disposta senza alcun mutamento del quadro indiziario che aveva giustificato il giudicato cautelare; (2) vizio cumulativo della motivazione perché il Tribunale avrebbe basato la revoca sull'effetto di una pronuncia rescindente resa nei confronti di altro coindagato (Di Gennaro) senza effettuare una autonoma e motivata rivalutazione degli elementi probatori a carico del Pellegrino, omettendo di indicare le ragioni fattuali e giuridiche che avrebbero determinato la sopravvenuta mancanza di gravità indiziaria, e facendo riferimento apodittico alla sola dichiarazione del collaboratore Castorina come unico dato probatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata perché il Tribunale, pur richiamando il quadro indiziario originario, non ha fornito una nuova e concreta valutazione in fatto capace di spiegare la sopravvenuta carenza di gravità indiziaria a carico del Pellegrino, limitandosi ad evocare la sentenza rescindente riguardante altro coindagato. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
citato come base dell'appello proposto dall'indagato al Tribunale
norma richiamata per il tipo di impugnazione incidentale/di riesame esperita dall'indagato contro l'ordinanza del Gip
reato contestato (associazione di tipo mafioso)
riconosce il reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare; il quadro indiziario per tale reato deve essere valutato con specificità e con riferimento ai riscontri probatori
art. 71 d. leg.vo n. 159/2011
richiamato in relazione agli effetti normativi sull'accertamento dell'associazione mafiosa
normativa antimafia rilevante per la qualificazione e per le conseguenze probatorie e cautelari connesse al reato contestato
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
citato come norma di competenza per il rinvio
indica la competenza del giudice per il nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza da parte della Corte di legittimità
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare personale (es. custodia in carcere) da parte del giudice di merito richiede una motivazione concreta e una rinnovata valutazione in fatto del quadro indiziario: non è sufficiente richiamare decisioni intervenute su altri coindagati senza spiegare come queste incidano sul profilo probatorio dell'imputato.
- Quando la decisione su un coindagato viene rescissa o annullata, il giudice che valuta la posizione di altri indagati collegati deve esplicitare le ragioni per cui le statuizioni rescindenti modificano i riscontri precedentemente ritenuti utili; serve un nesso motivato tra la pronuncia resa su un terzo e la perdita (o il venir meno) dei riscontri probatori sull'indagato.
- Il riferimento a una sola dichiarazione di un collaboratore, indicata come 'dato poderoso', richiede verifiche sui riscontri: se altri elementi, prima ritenuti di riscontro, vengono meno per pronunce rescindenti, il giudice deve spiegare perché anche la dichiarazione residua sarebbe insufficiente o viceversa sostanzialmente confermata.
- La Corte di Cassazione annulla per motivazione insufficiente quando il giudice di merito opera valutazioni apodittiche o non fornisce una rinnovata base fattuale per decisioni cautelari contrastanti con un precedente giudicato cautelare.
- In situazioni analoghe il pubblico ministero può validamente impugnare l'ordinanza che revoca una misura se ritiene che manchino elementi di fatto e di diritto a supporto della revoca; la sanzione per motivazione carente è l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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