Ordinanza n. 2093/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con obbligo di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui il Comune di Bacoli l’ha invitata e diffidata a liberare aree demaniali marittime asseritamente occupate e a ripristinare lo stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, con avvertimento dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre contestate, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell’approvazione definitiva e dell’operatività del Piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il TAR ha precisato che la complessità e la tecnicità delle questioni dedotte richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito. La ricorrente aveva inoltre presentato un’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell’atto, ritenuta irritualmente proposta e comunque non sorretta da gravi e giustificati motivi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza definire l’eccezione preliminare di inammissibilità né anticipare la decisione sul merito, ritenendo che la complessità e tecnicità delle questioni imponessero un esame nella fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilascio e ripristino entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che la diffida riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato fino al 30 settembre 2026, termine finale della sospensione. Ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell’udienza di merito. Ha negato l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, perché l’istanza non era stata preventivamente proposta secondo la disciplina applicabile e non ricorrevano gravi e giustificati motivi; ha tuttavia ordinato alla ricorrente di riformulare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, le difese del ricorso introduttivo nel rispetto dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità, senza introdurre fatti, motivi o eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della domanda cautelare il TAR ha sospeso temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell’atto.
art. 3, comma 1, lett. b), decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Individua i limiti dimensionali cui la ricorrente deve adeguare la riformulazione delle difese.
art. 6 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Richiede la proposizione preventiva dell’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali.
art. 7 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Consente l’autorizzazione successiva solo in presenza di gravi e giustificati motivi, ritenuti insussistenti nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la controversia presenta questioni complesse e tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può concedere una tutela interinale senza definire le eccezioni preliminari e senza anticipare la decisione di merito.
- L’obbligo di rilascio e ripristino di un’area demaniale durante la stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto, quando l’esecuzione incida immediatamente sull’utilizzazione dell’area e sull’attività esercitata dal concessionario.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell’efficacia di una diffida al rilascio può essere disposta per un termine predeterminato e limitato, anche tenendo conto della natura rimovibile degli arredi, delle attrezzature e dei manufatti cui l’ordine si riferisce.
- L’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali deve essere richiesta preventivamente secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile; l’autorizzazione successiva richiede gravi e giustificati motivi.
- Quando ordina la riformulazione di un atto processuale per il rispetto dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità, il giudice può vietare l’introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi, consentendo soltanto la riorganizzazione delle difese già dedotte.
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