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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4015/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto del Ministro della Giustizia con cui era stata disposta la proroga della sospensione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis. Deduceva vizio di motivazione per apparente ripetizione di precedenti valutazioni e per mancanza di prova di un perdurante rischio di collegamenti con la criminalità organizzata; contestava il rifiuto di acquisire le registrazioni dei colloqui indicate come sospette; sosteneva che il lungo periodo già trascorso in regime differenziato e l'assenza di sopravvenienze dovessero far ritenere venuto meno il requisito dell'attualità del pericolo; e riteneva che una ordinanza di custodia cautelare successiva, relativa a fatti remoti, non potesse costituire nuovo elemento.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata: non vi erano elementi che dimostrassero un mutamento del ruolo o della posizione del ricorrente nella cosca né comportamenti contrastanti con l'appartenenza mafiosa. Il provvedimento ha evidenziato plurime infrazioni disciplinari anche nel 2020, sopravvenute incriminazioni e una recente misura cautelare per omicidio (seppur riferita a fatti remoti), l'ergastolo con cumulo per partecipazione ad associazione mafiosa e plurimi omicidi e la vitalità dell'organizzazione mafiosa. Per tali ragioni la proroga del 41-bis è stata ritenuta giustificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in base ai principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge n. 354 del 1975

    art. 41-bis, commi 2 e 2 bis, legge n. 354 del 1975

    Il regime di sospensione delle regole ordinarie del trattamento penitenziario può essere prorogato se permane il rischio che il detenuto mantenga o riprenda contatti con l'organizzazione mafiosa; la valutazione richiede elementi attuali e concreti sulla pericolosità e sui rapporti del detenuto con il contesto criminale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione, ad una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    La menzionata giurisprudenza costituzionale legittima l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali o colpose, giustificando la misura sanzionatoria accessoria oltre le spese processuali

Massime di principio

  • La proroga del 41-bis si fonda sulla persistenza del rischio concreto che il detenuto mantenga o riprenda contatti con la criminalità organizzata: non è sufficiente il mero tempo trascorso in regime differenziato per ottenere la revoca.
  • La presenza di infrazioni disciplinari, nuove imputazioni o misure cautelari, anche per fatti commessi in passato, può essere valutata come indicatore di perdurante pericolosità e giustificare il mantenimento del regime speciale.
  • Il giudizio di legittimità sull'adeguatezza della motivazione è riservato al sindacato sulla violazione di legge; la mera contestazione dell'adeguatezza tecnica della motivazione non basta se non è accompagnata da specifiche censure di illegittimità.
  • La riproposizione di argomentazioni già svolte nei precedenti provvedimenti è ammessa se mancano elementi nuovi idonei a modificare la valutazione del rischio; la mancanza di sopravvenienze concrete avvalora la conferma del regime.
  • Le richieste difensive di acquisizione di prove (es. registrazioni di colloqui) devono essere adeguatamente motivate rispetto alla loro rilevanza e idoneità a dimostrare il venir meno del requisito di pericolosità; il rifiuto motivato non è automaticamente censurabile.
  • Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato o irrituale, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo gli indirizzi della Corte Costituzionale.

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