Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27635/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una cooperativa e un gestore telefonico: la cooperativa aveva in precedenza una linea con altro operatore; nel 2012 il nuovo gestore avviava una procedura di passaggio delle utenze senza che risultasse un contratto validamente stipulato dalla cooperativa, con conseguente disattivazione delle linee per alcuni mesi. In primo grado la cooperativa otteneva una condanna risarcitoria; in appello, pur confermata l'illegittimità della condotta del gestore, la domanda veniva respinta per difetto di prova del danno e la cooperativa veniva condannata a restituire quanto percepito. Nel ricorso principale la cooperativa deduceva violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 112 c.p.c. e all'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello, dopo aver riconosciuto la colpa del gestore, avrebbe dovuto comunque procedere a liquidazione equitativa del danno da perdita di chance anche se difficile da quantificare. Nel ricorso incidentale il gestore denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'esistenza di un contratto e, quindi, la sua responsabilità, senza valorizzare correttamente le risultanze documentali e le lettere inviate dalla cooperativa. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: quello principale perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di elementi concreti idonei a consentire anche la liquidazione equitativa del danno; quello incidentale perché mirava, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale del gestore telefonico. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti ricorrenti. La decisione è stata adottata perché il ricorso principale non aggrediva la concreta motivazione della sentenza di appello, mentre il ricorso incidentale pretendeva una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come norma sulla liquidazione del danno aquiliano, anche in via equitativa, ma solo se esistono danni risarcibili e siano indicati elementi utili alla quantificazione.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo quando il danno sia provato nell'an debeatur e sia impossibile o molto difficile provarne il preciso ammontare.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come titolo della responsabilità aquiliana cui si collega la richiesta risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel ricorso principale, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento; la censura non incideva sulla ratio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: grava sull'interessato dimostrare sia l'esistenza del danno sia gli elementi di fatto utili alla sua liquidazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora quelle dedotte, non quando valuti diversamente le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui la legge lo impone; non basta contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come norma di deduzione dei motivi per violazione di legge, ma le doglianze, in sostanza, riguardavano il merito della valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che le contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio non possono essere veicolate come violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone sempre la prova dell'esistenza di un danno risarcibile; l'equità serve solo a colmare l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare.
  • Chi chiede il risarcimento deve allegare e provare non solo l'illiceità della condotta e l'an debeatur, ma anche gli elementi di fatto, ragionevolmente disponibili, idonei a consentire la quantificazione equitativa del pregiudizio.
  • La perdita di chance può essere liquidata in via equitativa, ma solo se risulta provata in termini di serietà, apprezzabilità e consistenza, non essendo sufficiente una mera lamentazione astratta del pregiudizio.
  • In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo dissenso sulla valutazione delle prove: occorre denunciare l'uso di prove non dedotte o l'attribuzione di un valore probatorio incompatibile con la regola legale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Per superare la motivazione di una sentenza di merito occorre colpire la specifica ratio decidendi; una censura che non attacchi il fondamento logico-giuridico decisivo della decisione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.