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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n. 3463 del 01.03.2022, notificato in pari data, avente ad oggetto il riscontro alla diffida inviata dal ricorrente al Comune in data 22.12.2022 ed avente ad oggetto la richiesta di riesame della SCIA n. 2261 del 06.06.2021 e della SCIA in variante n. 16314 del 26.11.2021, depositate dal sig. Corrado Cristian e dalla sig.ra Carvelli Francesca, relativamente agli interventi edilizi da eseguire su un immobile di loro proprietà, concernenti, rispettivamente, la trasformazione del tetto da quattro a due falde con sopraelevazione del colmo e l'apertura di una finestra nel costruendo timpano del nuovo tetto prospiciente l'immobile del ricorrente, con sollecito all’Amministrazione di adottare i necessari provvedimenti sanzionatori-repressivi e di autotutela; - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202200643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di esercizio dei poteri di controllo, inibitori, repressivi e di autotutela su SCIA e SCIA in variante relative alla modifica della copertura e all'apertura di una finestra prospiciente l'immobile del ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere acquisito mediante accesso agli atti conoscenza degli interventi edilizi eseguiti dai proprietari dell'immobile confinante, ha sollecitato il Comune a riesaminare due SCIA, sostenendo che la trasformazione del tetto da quattro a due falde, con sopraelevazione del colmo e apertura di una finestra nel timpano prospiciente la propria unità immobiliare, violasse le distanze minime tra pareti finestrate previste dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 e le norme tecniche di attuazione del PRG. Il Comune ha respinto la diffida, ritenendo l'intervento conforme alla disciplina urbanistico-edilizia e, comunque, insussistenti i presupposti per l'annullamento d'ufficio, anche in ragione del tempo trascorso, dello stato pressoché ultimato dei lavori, degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dell'assenza di un interesse pubblico attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e dell'assenza di un concreto pregiudizio per il denunciante. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, per mancata qualificazione dell'intervento come sopraelevazione; erronea affermazione della conformità dell'intervento alle NTA del PRG; difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/1990, per omessa specifica considerazione della violazione delle distanze. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso, la carenza di interesse e la mancata contestazione di tutte le autonome motivazioni del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che, in presenza di una SCIA, il terzo non può impugnare direttamente la segnalazione né chiedere al giudice l'accertamento della sua illegittimità, ma deve sollecitare l'esercizio dei poteri amministrativi ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 e, a seconda della risposta dell'amministrazione, impugnare il diniego espresso o agire contro il silenzio. Il termine per impugnare decorre quindi dalla conoscenza del diniego comunale, non dalla presentazione della SCIA o dalla conoscenza dei lavori. Il ricorso, notificato tempestivamente rispetto alla comunicazione del diniego, è stato pertanto ritenuto ricevibile. Il TAR ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato era plurimotivato e il ricorrente aveva contestato soltanto la motivazione relativa alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, senza censurare l'autonoma motivazione concernente l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio, in particolare l'assenza di un prevalente interesse pubblico, il decorso del tempo, lo stato dei lavori e il bilanciamento degli interessi coinvolti. Anche l'eventuale fondatezza delle censure sulle distanze e sulle NTA non avrebbe quindi consentito di conseguire l'utilità richiesta, poiché sarebbe rimasta integra una motivazione autonomamente idonea a sorreggere il diniego. Le ulteriori eccezioni sono state assorbite. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    Il terzo leso da un intervento realizzato sulla base di una SCIA deve sollecitare i poteri di controllo dell'amministrazione; in caso di inerzia può agire contro il silenzio, mentre in caso di diniego espresso può impugnare il relativo provvedimento.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Individua gli ordinari poteri inibitori e ripristinatori esercitabili dall'amministrazione entro il termine previsto; la sollecitazione del ricorrente relativa alla SCIA in variante è intervenuta entro tale termine.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Rileva, insieme all'art. 21-nonies, quale base dei poteri amministrativi sollecitati dal terzo anche dopo la scadenza del termine ordinario.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio presuppone, oltre all'illegittimità dell'atto, la sussistenza di un interesse pubblico prevalente, da valutare considerando il tempo trascorso e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 29 c.p.a.

    Il diniego espresso dell'amministrazione sull'esercizio dei poteri di intervento sulla SCIA è impugnabile con l'azione di annullamento.

  • art. 31 c.p.a.

    In caso di inerzia dell'amministrazione sulla sollecitazione del terzo, è esperibile l'azione avverso il silenzio-inadempimento.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    È invocato quale parametro relativo alle distanze minime tra pareti finestrate; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto quale parametro dell'obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di opere edilizie avviate sulla base di una SCIA, il terzo che si ritenga leso non può impugnare direttamente la SCIA né chiedere al giudice l'accertamento della sua illegittimità; deve prima sollecitare l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990.
  • Quando l'amministrazione risponde espressamente alla sollecitazione del terzo relativa a una SCIA, il termine per l'impugnazione decorre dalla conoscenza del diniego di esercizio dei poteri amministrativi, non dalla presentazione della SCIA o dalla mera conoscenza dell'avvio dei lavori.
  • Il diniego di intervento sulla SCIA può essere autonomamente fondato sia sulla ritenuta legittimità dell'intervento sia sull'insussistenza dei presupposti per l'autotutela; trattandosi di motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle entrambe, poiché la fondatezza delle censure rivolte contro una sola motivazione non sarebbe idonea a procurare l'utilità richiesta.
  • L'illegittimità dell'intervento edilizio non esaurisce i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela sulla SCIA: occorre anche una valutazione positiva dell'interesse pubblico prevalente, tenendo conto del tempo trascorso, dello stato dei lavori e degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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