Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14022/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la dichiarazione di prescrizione dei reati contestati ai capi B (art. 355 c.p.) e C (art. 356 c.p.) relativi a presunti inadempimenti manutentivi sul depuratore di Roma Nord nell'ambito di una concessione gestionale affidata ad Acea Ato 2. Contestano la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle censure dedotte in appello circa: a) l'insussistenza di una compromissione dell'efficienza depurativa e quindi dell'elemento oggettivo del reato; b) la natura contrattuale della concessione e l'impossibilità di ricondurla al paradigma della "pubblica fornitura" sanzionata dagli artt. 355 e 356 c.p.; c) la mancanza dell'elemento soggettivo, atteso che gli imputati non avevano poteri decisionali rilevanti né condotte ingannevoli; d) il difetto di valutazione da parte della Corte territoriale dei motivi di gravame come impone l'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che le condotte contestate ricadano nella fattispecie degli artt. 355 e 356 c.p., perché: 1) la nozione di "pubblica fornitura" richiede un sinallagma in cui il soggetto obbligato all'esecuzione sia distinto dal committente pubblico, condizione assente nel regime di concessione qui in causa; 2) le norme richiedono un quid pluris (mancanza di cose o opere necessarie o espediente ingannevole) idoneo a compromettere il regolare funzionamento del servizio pubblico, elemento non emerso dagli atti; inoltre la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato le censure difensive in ordine ai poteri e alle responsabilità degli imputati. Conseguentemente la pronuncia di prescrizione era illegittima in quanto dagli atti risultava l'insussistenza dei fatti; ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. i ricorrenti devono essere assolti per non aver commesso il fatto. La decisione comporta altresì la revisione/annullamento delle statuizioni civili fondate sulle medesime qualificazioni penali, nella misura in cui si fondavano su fatti ritenuti inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen., comma 2

    Consente al giudice di pronunciarsi con sentenza di assoluzione nonostante l'intervenuta causa di estinzione (prescrizione) quando dagli atti risulti in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto, configurando più una constatazione che un apprezzamento valutativo.

  • art. 355 cod. pen.

    Sanziona l'inadempimento nella "pubblica fornitura" solo se dall'inadempimento deriva la mancanza, in tutto o in parte, di cose o opere necessarie al regolare funzionamento di un servizio/stabilimento pubblico; richiede un "quid pluris" rispetto alla mera inadempienza.

  • art. 356 cod. pen.

    Sanziona la fraudolenta esecuzione di obblighi contrattuali con espedienti ingannevoli idonei a far apparire l'esecuzione conforme; richiede elemento soggettivo di malafede e condotta ingannevole.

  • art. 14 preleggi e art. 25 Cost.

    Principio del divieto di analogia in malam partem e del principio di legalità penale: le norme penali non possono essere interpretate estensivamente per ricomprendere situazioni non riconducibili al significato letterale, a tutela della prevedibilità della sanzione.

  • Giurisprudenza Costituzionale (sent. n. 98/2021)

    Richiamata quale principio secondo cui il divieto di analogia a sfavore del reo è inderogabile e impedisce di dilatare il significato delle fattispecie penali oltre il senso letterale.

Massime di principio

  • Per configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. occorre che il rapporto sia qualificabile come "pubblica fornitura": deve esserci un dualismo soggettivo chiaro (soggetto tenuto all'esecuzione vs committente pubblico) e non basta qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione, come una concessione.
  • Non è sufficiente la mera inadempienza contrattuale: è necessario un "quid pluris" (ad es. la mancanza di cose o opere necessarie o l'espediente ingannevole) idoneo a mettere in pericolo il regolare funzionamento del servizio pubblico.
  • Le norme penali vanno interpretate restrittivamente; non è consentita un'interpretazione analogica estensiva a sfavore dell'imputato.
  • Ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. il giudice d'appello (o di cassazione) può assolvere nonostante la prescrizione quando dagli atti emerga in modo chiaro l'insussistenza del fatto; la prescrizione non deve diventare motivo per evitare una verifica sostanziale quando gli elementi dimostrano l'inesistenza del reato.
  • Nelle valutazioni sulla responsabilità penale di soggetti apicali o dirigenti va valutata concretamente la portata dei poteri effettivi di decisione e di spesa: l'assenza di poteri decisionali rilevanti o limiti di spesa possono escludere l'elemento soggettivo richiesto.
  • Se una statuizione civile si fonda sulla medesima qualificazione fattuale penale dichiarata inesistente, la sua conferma può essere rimessa in discussione; il giudizio civile e quello penale devono essere coerenti nella valutazione dei fatti rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.