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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 122 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES per l'anno 2009, somme provenienti da una società con sede nelle Isole Vergini e accreditate su un conto corrente cointestato al contribuente. Tali somme erano state utilizzate per acquistare una villa intestata formalmente ad A. L'Ufficio riteneva che il contribuente ne avesse la reale disponibilità e che costituissero reddito imponibile. Il contribuente sosteneva invece di essere stato soltanto un prestanome fiduciario per conto di un imprenditore russo, reale titolare delle somme e dell'immobile. In appello contestava inoltre la validità dell'avviso per mancata prova della legittimazione e della delega del funzionario che lo aveva sottoscritto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto decisiva la contestazione relativa alla sottoscrizione dell'atto: l'Agenzia, pur essendo onerata della prova, non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare che la funzionaria firmataria fosse il capo dell'Ufficio di Pordenone o fosse stata validamente delegata da quest'ultimo. Il semplice tabulato prodotto, peraltro riferito all'inquadramento della funzionaria presso l'Ufficio di Udine, è stato ritenuto insufficiente. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma richiede che l'avviso sia sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario adeguatamente qualificato e delegato. Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve provare sia i requisiti soggettivi del funzionario sia l'esistenza della delega.

  • Art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009

    Presunzione relativa alla riferibilità al contribuente delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    L'Ufficio ha utilizzato la presunzione per attribuire al contribuente la disponibilità e la valenza reddituale delle somme provenienti da una società situata nelle Isole Vergini. La sentenza, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale presunzione, ritenendo assorbente il vizio relativo alla sottoscrizione dell'avviso.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, n. 22800/2015

    Non è richiesta la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente un funzionario di terza area validamente delegato.

    La validità dell'avviso non dipende necessariamente dalla sottoscrizione di un dirigente, ma dalla presenza dei requisiti previsti e, quando il firmatario non è il capo dell'ufficio, dalla prova della delega.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, n. 9736/2016

    L'Amministrazione finanziaria, a fronte della contestazione del contribuente, deve dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi del firmatario e l'esistenza della delega.

    L'onere probatorio grava sull'Amministrazione, che ha agevole accesso ai propri atti interni. Una contestazione anche generica del contribuente è sufficiente a imporre tale dimostrazione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    La decisione è richiamata in relazione agli effetti dell'illegittimità costituzionale concernente l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ma la Commissione ha ritenuto non necessario affrontare la questione, avendo già rilevato l'assenza di prova della qualifica o della delega del firmatario.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un avviso di accertamento, l'Amministrazione deve produrre documenti idonei a dimostrare la qualifica del firmatario e, se necessario, la delega conferita dal capo dell'ufficio.
  • Un semplice tabulato interno o un'indicazione generica dell'appartenenza del funzionario a una determinata area può non essere sufficiente, soprattutto se non collega il funzionario all'ufficio che ha emesso l'atto e non dimostra l'esistenza della delega.
  • La contestazione della sottoscrizione può costituire una questione preliminare e assorbente: se l'avviso è nullo per carenza di legittimazione del firmatario, il giudice può annullarlo senza esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
  • La mancata prova della delega non implica che sia sempre necessaria la firma di un dirigente: può essere sufficiente la firma di un funzionario di terza area, purché ne siano dimostrati i requisiti e il valido potere di sottoscrizione.
  • Le presunzioni fiscali relative a somme provenienti da conti o società estere possono essere superate con prova contraria concreta e documentata; tuttavia, tale valutazione può diventare irrilevante se l'atto impositivo viene annullato per un vizio formale preliminare.

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