Cassazione Penale, Sentenza n. 22391/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La CET Costruzioni s.r.l., rappresentata da Paolo Tallarico, aveva chiesto di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. n.159/2011 avverso la nota prefettizia che denunciava possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella compagine societaria. Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale (confermata dalla Corte d'appello) che aveva rigettato la richiesta, deducendo: assenza di stabilità e sistematicità dei rapporti con soggetti 'critici', occasionalità delle agevolazioni mafiose e dunque possibilità di bonifica tramite self-cleaning e misure di compliance; mancata considerazione delle prove fornite a dimostrazione dell'interruzione dei rapporti (cessati già nel 2015); inesistenza di un effettivo ruolo societario attuale del soggetto ritenuto collegato a contesti mafiosi (Rosario Tuccio); violazione e erronea applicazione dell'art. 34-bis e dei principi di prevedibilità sanciti dalla Corte EDU nella sentenza De Tommaso c. Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di cassazione contro il decreto della Corte d'appello sia consentito solo per violazione di legge e ha condiviso l'impostazione e la motivazione dei giudici di merito: la Corte d'appello aveva correttamente valutato la configurazione di rapporti cronici e continuativi, collegati al ruolo svolto da Tuccio nell'attività imprenditoriale, escludendo l'occasionalità dell'agevolazione e quindi l'idoneità del controllo giudiziario richiesto. La Cassazione ha inoltre richiamato l'orientamento che riserva la valutazione di legittimità dell'interdittiva prefettizia alla giustizia amministrativa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011, art.34-bis
Disciplina l'accesso al controllo giudiziario su richiesta dell'impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva. Richiede al giudice un accertamento prognostico sulla occasionalità dell'agevolazione e sulla possibilità concreta di bonifica aziendale; la valutazione delle condizioni fattuali dell'infiltrazione è riservata al giudice ordinario quando l'istanza è proposta dall'impresa.
D.Lgs. n.159/2011, art.34 e art.4 comma 1 lett. a) b) b-bis
L'art.34 indica le ipotesi di agevolazione e contiguità cui si riferisce la normativa antimafia; l'art.4 disciplina i delitti che possono integrare situazioni rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e delle interdittive, anche quando le persone coinvolte siano sottoposte a procedimento penale.
Codice di procedura penale, art.127 comma 7
Regola l'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione; il ricorso è ammissibile solo per specifiche ipotesi di violazione di legge e con i limiti di deducibilità previsti dal decreto antimafia.
Costituzione, art.117
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla conformità del quadro normativo a principi di prevedibilità e compatibilità con obblighi internazionali; la Corte ha considerato tali profili ma ha giudicato la questione non idonea a rendere ammissibile il ricorso.
Sentenza Corte EDU, De Tommaso c. Italia (23/02/2017)
Citata dal ricorrente sul tema della prevedibilità delle misure restrittive dell'attività imprenditoriale. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'argomento ma ha ritenuto che non possa sostituirsi al sindacato di merito richiesto per la valutazione prognostica ex art.34-bis.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere su una istanza di controllo giudiziario ex art.34-bis valuta in termini prognostici la occasionalità o la cronicità delle agevolazioni mafiose e la concreta possibilità di bonifica aziendale; non si limita a un'istantanea delle relazioni esterne.
- In sede di cassazione il sindacato è ristretto: i ricorsi contro il decreto della Corte d'appello che decide sull'ammissione al controllo giudiziario sono ammissibili solo per violazione di legge e nei limiti di deducibilità previsti dalla normativa antimafia.
- La possibilità di rigenerazione dell'impresa tramite misure di compliance o self-cleaning deve essere provata con elementi concreti e attuali che dimostrino la cessazione delle relazioni pericolose e l'effettiva capacità organizzativa di neutralizzarle.
- I profili di legittimità dell'interdittiva prefettizia (validità dell'atto amministrativo) sono rimessi alla giustizia amministrativa; il giudice penale/di prevenzione valuta la sussistenza dei presupposti per il controllo giudiziario sulla base dell'informazione antimafia quale substrato.
- La semplice contiguità familiare o rapporti occasionali, se non documentati come cessati e non accompagnati da chiari strumenti di rimozione del rischio, non sono di per sé sufficienti a escludere la sussistenza di una situazione compromessa.
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