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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46003/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Associazione impugna per cassazione l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il suo gravame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore europeo il 20/5/2024. I motivi dedotti: (1) violazione dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p. per il presunto rifiuto ingiustificato di differire l'udienza chiesta dalla difesa (si censura che il Tribunale abbia valutato nel merito le ragioni anziché limitarsi a verificare la non pretestuosità e l'attinenza ad esigenze difensive); (2) omissione dell'integrazione degli atti con i decreti autorizzativi delle intercettazioni (art. 267 c.p.p.), con contestazione della legittimità e utilizzabilità delle captazioni; (3) vizio di motivazione e travisamento nella dichiarazione di inammissibilità del riesame per presunta carenza di interesse, nonché doglianze sulla mancanza o mera apparenza della motivazione circa i presupposti e le modalità del sequestro su dispositivi informatici (ampiezza del perimetro, carattere esplorativo, mantenimento della copia forense e trattamento di dati sensibili). L'Associazione contesta inoltre che il decreto non dimostri la riferibilità delle irregolarità ai corsi di formazione finanziati pubblicamente e ritiene il sequestro sproporzionato e indifferenziato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. In particolare: (i) è stato confermato che, ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p., il Tribunale deve solo verificare l'esistenza delle ragioni indicate, la loro attinenza ad esigenze di difesa sostanziale e l'assenza di pretestuosità; il rifiuto del differimento è stato ritenuto motivato poiché le indagini trasmesse risultavano analizzabili nei termini dell'udienza e in parte già note per precedente procedimento. (ii) La richiesta di integrazione con i decreti autorizzativi delle intercettazioni è stata ritenuta strumentale a questioni di merito (fumus) e non indispensabile per soddisfare le esigenze difensive così come formulate all'udienza; pertanto il Tribunale non ha errato nel non disporne l'integrazione. (iii) La dichiarazione di inammissibilità del riesame è legittima nella parte in cui è stata riscontrata carenza di interesse e, comunque, il Tribunale si è espresso anche sul merito e ha ritenuto che il decreto di sequestro contenesse adeguata indicazione degli elementi indiziari relativi ai reati ipotizzati (fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata) e rispettasse i criteri di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza. Sui dispositivi informatici il decreto è stato ritenuto sufficientemente dettagliato (modalità di formazione della copia forense, parole chiave, tipologia di documentazione da ricercare) e non meramente esplorativo. Riepilogando: tutti i motivi di ricorso sono respinti; ricorso infondato.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.

    "Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi"

    Il tribunale non può sindacare la qualità delle ragioni addotte ma deve verificare che siano indicate, attinenti a esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuose; il suo potere valutativo riguarda l'esistenza e la non pretestuosità dei "giustificati motivi" e la determinazione del termine di dilazione (5-10 giorni).

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Norma sulla autorizzazione delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi può essere valutata alla luce della formulazione della domanda difensiva; se la difesa chiede integrazione per questioni di fumus (merito), il Tribunale può ritenere sufficiente la documentazione già prodotta dal PM.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte segnala che le censure sulla utilizzabilità rientrano in profili che possono riguardare il merito, non il riesame del sequestro probatorio limitato all'idoneità degli elementi indiziari.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Limiti del riesame: il sindacato sul decreto di sequestro probatorio è circoscritto e non consente di trasformare il riesame in un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa; il Tribunale deve verificare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Criteri di pertinenzialità/strumentalità: la Corte ritiene che il decreto, pur ampio, indichi criteri selettivi e parole chiave volti a circoscrivere la ricerca; la strumentalità è criterio restrittivo volto a delimitare la portata del sequestro probatorio.

Massime di principio

  • Richiesta di differimento ex art. 309, comma 9-bis: il giudice verifica soltanto se la domanda indica ragioni attinenti a esigenze difensive e non sia pretestuosa; non può sindacare la qualità sostanziale delle ragioni.
  • Integrazione degli atti con decreti autorizzativi delle intercettazioni: se la difesa formula la richiesta per contestare il fumus o prodotti di merito, il Tribunale può ritenere sufficiente quanto il PM ha posto a fondamento del sequestro e non ordinare l'acquisizione integrale; la legittimità delle autorizzazioni è questione spesso devoluta al merito o a specifici rimedi.
  • Limiti del riesame del sequestro probatorio: il riesame è finalizzato a controllare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi indiziari a giustificare ulteriori acquisizioni; non è ammissibile un sindacato sul merito delle valutazioni probatorie compiute dall'accusa.
  • Sequestro di dispositivi informatici: il decreto deve indicare modalità esecutive e criteri selettivi (es. parole chiave, tipologie documentali) per formare la copia forense; ampiezza della descrizione è tollerata se orientata alla strumentalità e al bilanciamento con i diritti dell'indagato, evitando attività meramente esplorative.
  • Rimedi per atti di iniziativa della polizia giudiziaria non impugnabili in sede di riesame: azioni quali richiesta di restituzione al pubblico ministero, opposizione al G.I.P. o ricorso per cassazione sono i canali appropriati; il riesame non sempre è il rimedio per contestare modalità esecutive improprie degli atti.
  • Questioni di fatto e contestazioni sull'accertamento della riferibilità di elementi (es. finanziamenti, accreditamenti): tali censure appartengono al giudice del merito e non sono risolvibili nel sindacato del riesame sul decreto di sequestro probatorio.

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