Cassazione Penale, Ordinanza n. 29779/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con il materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo due motivi relativi alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Dal testo emerge che la vicenda riguardava frasi ritenute minacciose, pronunciate in collegamento con il compimento di un atto d'ufficio del destinatario, e che la decisione di merito si fondava anche sulle dichiarazioni dei verbalizzanti riportate nel verbale di accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico, perché non conteneva una puntuale critica della valutazione del compendio probatorio compiuta in appello e non si confrontava in modo adeguato con la valutazione delle dichiarazioni dei verbalizzanti poste a base dell'affermazione della valenza minatoria delle espressioni contestate.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
La contestazione riguardava il reato di minaccia o violenza a pubblico ufficiale/nel corso dell'esercizio delle funzioni; la Corte richiama la sussistenza di frasi aventi valenza intrinsecamente minatoria collegate a un atto d'ufficio del destinatario.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo assertivo l'insussistenza degli elementi del reato senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni poste a base della decisione.
- Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità anche su dichiarazioni verbalizzate di riscontro, il ricorrente deve censurare in modo puntuale la valutazione di tali dichiarazioni; la mera contestazione generica del compendio probatorio non è sufficiente.
- La Corte di cassazione non rivaluta il fatto né sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia sorretta da una valutazione probatoria non specificamente scalfita.
- La rilevanza minatoria della condotta può essere apprezzata in relazione al contenuto delle frasi pronunciate e al loro collegamento funzionale con l'atto dell'ufficio del destinatario; in sede di legittimità occorre censurare specificamente tale accertamento di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29742/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29743/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29747/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29748/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29749/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29750/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →