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Ordinanza

Ordinanza n. 2547/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Verbale prot. QG 66118 del 31 dicembre 2025 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, Direzione Trasporto Pubblico Locale, denominato “verbale della riunione per i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del Municipio X riguardante la sospensione della linea 07 nel periodo invernale”, conosciuto in data 30 gennaio 2026; - della Disposizione Operativa ATAC n. 3 dell’8 gennaio 2026 avente per oggetto “Sospensione fermate impianti n. 77384 e 30841 in Campo Ascolano per la linea 07” conosciuta in data 30 gennaio 2026; nonché, per quanto di ragione e per quanto possa occorrere - della Risoluzione n. 49 del 27 novembre 2025 del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale, conosciuta in data 4 febbraio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente agli atti sopra indicati, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: soppressione o sospensione di due fermate della linea 07 in Campo Ascolano durante il periodo invernale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del trasporto pubblico)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale relativo ai provvedimenti conseguenti alla sospensione della linea 07, la disposizione operativa di ATAC concernente la sospensione di due fermate e, per quanto occorrente, la risoluzione del Consiglio del Municipio X. È stata proposta domanda cautelare incidentale, deducendo l’illegittimità della scelta amministrativa e gestionale di sopprimere le fermate in quanto pregiudizievole per la mobilità della popolazione insediata a Campo Ascolano, in particolare per gli spostamenti di studenti e lavoratori verso la ferrovia Roma-Lido, le scuole e le sedi lavorative nel territorio di Roma. Il testo non specifica le singole censure di legittimità articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto che il mantenimento della linea 07 e di fermate idonee a servire l’utenza di Campo Ascolano fosse necessario per consentire gli spostamenti di studenti e lavoratori verso la ferrovia Roma-Lido, le scuole e i luoghi di lavoro. Ha giudicato subvalente, rispetto a tali esigenze di mobilità della popolazione, la scelta contestata di sopprimere due fermate. Ha quindi sospeso interinalmente l’efficacia degli atti impugnati e rimesso al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale una nuova valutazione delle esigenze dell’utenza, da compiersi entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza, individuando fermate suscettibili di servire la popolazione di Campo Ascolano. L’ulteriore trattazione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio del 10 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione interinale degli atti e una rinnovata valutazione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la scelta amministrativa relativa all’organizzazione del trasporto pubblico può essere sospesa e l’amministrazione può essere chiamata a rinnovare la valutazione quando, nel bilanciamento degli interessi, la misura incide significativamente sulle esigenze essenziali di mobilità della popolazione servita.
  • Le esigenze di spostamento di studenti e lavoratori verso collegamenti ferroviari, scuole e sedi lavorative costituiscono interessi rilevanti da ponderare nella decisione di sopprimere o sospendere fermate del trasporto pubblico locale.
  • Quando la soppressione di fermate risulta subvalente rispetto alle esigenze di mobilità dell’utenza insediata, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli atti impugnati e ordinare all’amministrazione una nuova valutazione entro un termine prefissato.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeTariffe e rapporti con gli utentiTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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