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Ordinanza

Ordinanza n. 3135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Latina che aveva definito il ricorso concernente la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Latina relativa alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura, nei limiti stabiliti, di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che essi dovranno essere compiutamente esaminati nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi d'appello non presentassero prima facie profili di manifesta fondatezza, riservandone l'esame compiuto alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse dell'Amministrazione a proseguire le attività conseguenti alla procedura concorsuale espletata, osservando che l'appellante avrebbe potuto ottenere adeguata tutela in caso di eventuale accoglimento dell'appello nel merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione e decisione della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata a fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Il regolamento è richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la mancanza prima facie di profili di manifesta fondatezza dei motivi, ferma la loro compiuta valutazione nella sede di merito, può concorrere al rigetto della domanda cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo alla prosecuzione di una procedura concorsuale già espletata, può prevalere l'interesse dell'Amministrazione a proseguire le attività conseguenti alla procedura quando il privato possa comunque ottenere adeguata tutela in caso di successivo accoglimento dell'appello nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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