Ordinanza n. 3135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Latina che aveva definito il ricorso concernente la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Latina relativa alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura, nei limiti stabiliti, di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che essi dovranno essere compiutamente esaminati nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi d'appello non presentassero prima facie profili di manifesta fondatezza, riservandone l'esame compiuto alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse dell'Amministrazione a proseguire le attività conseguenti alla procedura concorsuale espletata, osservando che l'appellante avrebbe potuto ottenere adeguata tutela in caso di eventuale accoglimento dell'appello nel merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione e decisione della domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata a fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Regolamento (UE) 2016/679
e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Il regolamento è richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la mancanza prima facie di profili di manifesta fondatezza dei motivi, ferma la loro compiuta valutazione nella sede di merito, può concorrere al rigetto della domanda cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla prosecuzione di una procedura concorsuale già espletata, può prevalere l'interesse dell'Amministrazione a proseguire le attività conseguenti alla procedura quando il privato possa comunque ottenere adeguata tutela in caso di successivo accoglimento dell'appello nel merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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