Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16554/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per illegittimità della determinazione e mancanza di motivazione delle pene accessorie (in particolare le pene accessorie fallimentari) applicate nella misura massima; violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 606, comma 2, c.p.p.; censura circa l'applicazione delle ulteriori pene accessorie senza specifica motivazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Ha confermato che era legittima l'applicazione delle pene accessorie fallimentari ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata di tali pene per difetto di motivazione. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari affinché determini in concreto la durata delle pene accessorie fallimentari secondo i criteri dell'art. 133 c.p., alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della pronuncia della Corte costituzionale (che ha limitato la portata dell'art. 216 u.c. legge fall.). Ha inoltre rilevato un apparente errore materiale nella indicazione di alcune pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale) in relazione alle soglie previste dalla legge, senza tuttavia procedere ad annullamento senza rinvio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione nelle sentenze di patteggiamento: non impedisce il controllo in Cassazione degli aspetti della decisione non oggetto dell'accordo tra le parti (es. pene accessorie non concordate).

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato nella doglianza per vizio di motivazione/violazione di legge come possibile via di impugnazione in Cassazione.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Applicata dal giudice come causa di inabilitazione e incapacità per l'esercizio di attività imprenditoriali; la Corte costituzionale ha parzialmente dichiarato l'illegittimità della formulazione che imponeva automaticamente la durata di dieci anni, imponendo che la durata sia determinata 'fino a dieci anni' e quindi valutabile concretamente dal giudice.

  • art. 29 cod. pen.

    Norma che disciplina l'interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria; la Corte osserva che la sua applicazione è soggetta a soglie di pena principale che qui non risultano raggiunte, e la motivazione è assente.

  • art. 32 cod. pen.

    Disciplina l'interdizione legale; la Corte richiama che la sua applicazione va valutata con riferimento alla pena determinata in concreto e può essere esclusa se non raggiunte le soglie richieste.

  • art. 133 cod. pen.

    Indicata come criterio vincolante per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie quando la legge indica un limite massimo (es.: fino a dieci anni); il giudice deve motivare la scelta sulla base dei criteri di proporzionalità, gravità del fatto, personalità del reo, ecc.

  • art. 37 cod. pen.

    Citato per chiarire che la durata delle pene accessorie non deve essere rapportata automaticamente alla durata della pena principale, ma determinata in concreto secondo art. 133 c.p.

  • Sentenza Corte Cost. n. 222 del 05/12/2018

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 216 u.c. legge fall., imponendo che la durata delle misure accessorie sia determinabile fino a dieci anni e non automaticamente fissata in dieci anni.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U e Sez. Penali richiamate)

    Ribadito il principio secondo cui, nelle ipotesi di patteggiamento allargato, le pene accessorie non concordate devono essere motivate specificamente e la loro determinazione deve seguire i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il vizio di motivazione è impugnabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Se nel patteggiamento il giudice applica pene accessorie non concordate, ha l'obbligo di motivare specificamente la scelta e la durata: la mancata motivazione legittima impugnazione in Cassazione.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. legge fall., la durata delle pene accessorie fallimentari va determinata in concreto 'fino a' dieci anni e deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente parametrata alla pena principale (art. 37 c.p.); occorre valutare separatamente gravità del fatto, colpevolezza e personalità del reo.
  • L'applicazione di pene accessorie soggette a soglie (es. interdizione dai pubblici uffici) richiede il rispetto delle soglie di pena previste dalla legge; se la pena principale concretamente determinata è al di sotto della soglia, l'accessorio non può essere legittimamente applicato.
  • Errori materiali nel dispositivo (es. indicazioni di pene non compatibili con la pena principale) possono essere rilevati e corretti, ma la mancanza di motivazione impone di norma annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di patteggiamento senza accordo specifico sulle pene accessorie, il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione o violazione di legge riguardo alle pene accessorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.