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Sentenza

Sentenza n. 1353/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico "Ripresa Sicilia"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto regionale di rigetto della domanda di finanziamento, nonché gli atti istruttori e valutativi presupposti. Il diniego era fondato sulla non ammissibilità delle spese relative all’acquisto dell’immobile e alla progettazione e direzione dei lavori, con conseguente riduzione dell’importo complessivo del progetto al di sotto della soglia minima finanziabile di 400.000 euro. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, degli artt. 3, 12 e 13 della l.r. n. 7/2019, degli artt. 7.2 e 8.4 dell’Avviso e del regolamento UE n. 651/2014, nonché eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e leale collaborazione. In particolare, ha sostenuto che il preavviso di rigetto aveva contestato soltanto l’insufficienza della documentazione necessaria a valutare coerenza e congruità del programma di spesa, mentre il provvedimento finale aveva introdotto un diverso e nuovo motivo ostativo, relativo all’inammissibilità di specifiche categorie di spesa. Ha inoltre contestato la riclassificazione delle spese per impianti elettrico, di climatizzazione e idrico-sanitario, pari a 196.400 euro, tra le opere murarie soggette al limite del 30%, anziché tra gli impianti finanziabili integralmente. IRFIS ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’elenco delle imprese ammesse, qualificato come graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso riguardava il provvedimento individuale di esclusione dell’iniziativa progettuale e che l’elenco delle imprese ammesse non costituiva propriamente una graduatoria né doveva essere impugnato, non essendo stata contestata l’ammissione degli altri operatori. Nel merito, ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e per carenza motivazionale. L’amministrazione, dopo avere ritenuto superati i motivi ostativi indicati nel preavviso, aveva fondato il diniego su elementi nuovi: la non ammissibilità delle spese per l’immobile e per la progettazione e direzione dei lavori e il conseguente mancato raggiungimento della soglia minima di finanziabilità. Tali profili non erano riconducibili alla precedente contestazione, formulata in termini di insufficienza della documentazione per la valutazione di coerenza e congruità del programma di spesa. La distinzione era decisiva perché la soglia minima di spesa costituisce requisito di accesso o ammissibilità, pregiudiziale rispetto alla valutazione di merito, mentre la coerenza e congruità attengono alla fase di esame del merito. La mancata comunicazione del nuovo motivo aveva impedito alla società di presentare osservazioni e documenti, anche mediante eventuale soccorso istruttorio, relativi all’acquisto dell’immobile e alle spese di progettazione. Il TAR ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva documentato con appositi calcoli che, sottraendo le spese contestate, il progetto sarebbe effettivamente sceso sotto la soglia di 400.000 euro. È stata invece ritenuta non illogica la riclassificazione delle spese per impianti elettrico, idrico e di climatizzazione tra le opere murarie e assimilabili, poiché si trattava di impianti generali dell’edificio, non di impianti specifici necessari al ciclo produttivo, finanziabili integralmente. Il decreto di rigetto è stato annullato. L’Assessorato regionale e IRFIS sono stati condannati in solido al pagamento di 4.500 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese forfettarie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Vieta all’amministrazione di fondare il provvedimento conclusivo su ragioni nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto, poiché ciò compromette l’effettiva partecipazione dell’interessato e la possibilità di presentare osservazioni utili.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento, inclusa l’indicazione delle ragioni per cui le spese contestate determinerebbero il mancato superamento della soglia minima di finanziabilità.

  • art. 8.4 Avviso pubblico "Ripresa Sicilia"

    "ove la domanda risulti ricevibile, e nell’ipotesi in cui la stessa sia carente della documentazione a corredo, Irfis potrà attivare il soccorso istruttorio, ove previsto"

    Prevede la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare la documentazione a corredo della domanda, quando questa non rientri tra quella richiesta a pena di irricevibilità.

  • art. 7.2 Avviso pubblico "Ripresa Sicilia"

    Stabilisce la soglia minima di finanziabilità di 400.000 euro e distingue tra spese per opere murarie e acquisto di immobili, finanziabili entro il limite del 30%, e spese per macchinari, impianti e attrezzature necessari al ciclo produttivo, finanziabili integralmente.

  • art. 13 l.r. n. 7/2019

    È richiamato quale base regionale dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, insieme all’art. 10-bis della l. 241/1990.

  • regolamento UE n. 651/2014

    È stato invocato dalla ricorrente, ma il testo non espone una specifica interpretazione della disciplina europea da parte del giudice.

Massime di principio

  • Il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo non può essere fondato su ragioni ostative nuove e diverse da quelle indicate nel preavviso di rigetto; l’amministrazione deve consentire all’interessato di contraddire specificamente tutti i profili che intende porre a fondamento della decisione finale.
  • La contestazione della carenza documentale ai fini della valutazione di coerenza e congruità del programma di spesa non equivale alla contestazione del mancato possesso di un requisito di accesso o di ammissibilità, quale il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità. Il secondo profilo è pregiudiziale e deve essere previamente comunicato all’istante.
  • Quando la documentazione necessaria a comprovare determinate voci di spesa non è richiesta dall’avviso a pena di irricevibilità, l’amministrazione deve valutare, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, l’attivazione del soccorso istruttorio prima di escludere quelle spese e negare il finanziamento.
  • L’annullamento per violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 è giustificato quando l’omessa comunicazione del motivo ostativo abbia concretamente impedito al privato di produrre osservazioni o documenti potenzialmente idonei a incidere sulla decisione finale.
  • La motivazione del diniego di un’agevolazione deve indicare, con dati e calcoli verificabili, che l’esclusione delle singole voci di spesa comporta effettivamente il mancato raggiungimento della soglia minima prevista dall’avviso.
  • Nell’interpretazione delle categorie di spesa agevolabili, gli impianti generali necessari al funzionamento complessivo dell’edificio possono essere distinti dagli impianti specifici necessari al ciclo produttivo; i primi possono essere ricondotti alle opere murarie e assimilabili, anziché alle attrezzature finanziabili integralmente, quando tale qualificazione sia coerente con l’avviso e con le caratteristiche funzionali degli impianti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorio

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