Sentenza n. 355/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale revoca del permesso di soggiorno ordinario, emanato dal Questore della Provincia di Cremona il 27.01.2022, e notificato il 13.04.2022; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L'Amministrazione ha rilevato reiterate e prolungate assenze dal territorio nazionale, tra cui un'assenza superiore a un anno e due mesi e, complessivamente, un'assenza nel quinquennio superiore a 405 giorni, nonché un'assenza superiore ai dodici mesi consecutivi consentiti in relazione al permesso ordinario di durata biennale. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, lamentando che la Questura non avesse valutato il rilascio di un permesso per protezione speciale e non avesse richiesto il parere della Commissione territoriale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, sostenendo che l'Amministrazione non avesse considerato un problema di salute dedotto dal ricorrente e le difficoltà di legalizzazione della documentazione medica presso la rappresentanza consolare nel Paese d'origine.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto ragionevole la valutazione della Questura secondo cui le reiterate e prolungate assenze indicavano l'assenza di legami sociali, lavorativi e familiari stabili in Italia e, per contro, la persistenza di legami con il Paese d'origine. Tali elementi non consentivano di ravvisare i presupposti per la protezione speciale, che richiede la valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dei legami con il Paese d'origine. Il ricorrente, inoltre, non aveva specificamente allegato né provato la sussistenza di tali presupposti; la Questura aveva comunque esaminato l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, sicché non sussisteva il dedotto difetto di istruttoria. Quanto al secondo motivo, il riferimento a un problema di salute è stato ritenuto generico e non provato, così come non è stato dimostrato il nesso causale tra tale problema e le prolungate assenze dall'Italia. Anche la difficoltà di ottenere la legalizzazione della certificazione sanitaria è stata giudicata poco verosimile, considerato il periodo di circa un anno e due mesi intercorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l'adozione del provvedimento. Le assenze, pacificamente superiori ai periodi di tolleranza previsti, non risultavano quindi giustificate. È stata mantenuta la condanna alle spese della fase cautelare; le spese della fase di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine
La protezione speciale richiede la valutazione concreta dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale e della durata del soggiorno in Italia, nonché dei legami con il Paese d'origine. Reiterate e prolungate assenze dall'Italia possono costituire indice dell'insussistenza di un radicamento effettivo nel territorio nazionale.
art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata in relazione ai requisiti e alle condizioni del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e alla rilevanza delle assenze dal territorio nazionale.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
La disposizione è stata richiamata in relazione alla valutazione delle assenze dal territorio nazionale e alla loro eventuale giustificazione.
Massime di principio
- Le reiterate e prolungate assenze dello straniero dal territorio nazionale possono essere valutate dall'Amministrazione come indice dell'assenza di un effettivo radicamento sociale, lavorativo e familiare in Italia e della permanenza di legami prevalenti con il Paese d'origine, ai fini della verifica dei presupposti della protezione speciale.
- Quando lo straniero invoca un problema di salute per giustificare assenze dal territorio nazionale superiori ai periodi consentiti, è suo onere allegare e provare sia la concreta rilevanza della patologia sia il nesso causale tra la condizione di salute e le assenze.
- La deduzione generica di un problema di salute e di difficoltà burocratiche nel legalizzare la documentazione sanitaria non è sufficiente a dimostrare la giustificazione delle assenze, soprattutto quando il tempo disponibile nel procedimento avrebbe consentito ragionevolmente di acquisire la documentazione.
- Non sussiste difetto di istruttoria sulla protezione speciale quando la Questura esamina espressamente l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e motiva il diniego valorizzando le assenze prolungate e l'assenza di allegazioni specifiche sui legami familiari e sull'inserimento sociale in Italia.
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