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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7607 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva registrato un contratto di locazione commerciale applicando erroneamente l'imposta di registro del 2% anziché dell'1%, versando quindi un importo superiore e chiedendone il rimborso. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione aveva promosso ricorso. Dopo che l'Ufficio aveva disposto il rimborso, la controversia era stata dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere. La società contestava però la compensazione delle spese del primo grado, sosteneva che l'Agenzia dovesse essere considerata soccombente virtuale e censurava la liquidazione delle spese del giudizio di appello, ritenuta inferiore ai minimi tariffari. Sollevava inoltre, in modo generico, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la compensazione delle spese del primo grado, poiché l'Agenzia aveva riconosciuto tempestivamente il diritto al rimborso e avviato la relativa procedura, tenendo un comportamento processuale conforme ai principi di lealtà. La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È stata inoltre ritenuta corretta la liquidazione delle spese del grado di appello in misura non superiore agli interessi maturati, pari a circa Euro 9,98, secondo il criterio del valore effettivo della controversia. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per genericità. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 700,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve normalmente rimborsare le spese di lite, ma la liquidazione deve essere collegata all'esito effettivo della controversia e al valore della domanda. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto legittimo limitare le spese di appello al valore effettivo della pretesa accolta, rappresentata dagli interessi moratori.

  • Art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere ammessa nei casi previsti dalla legge, inclusa la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni secondo la disciplina applicabile ratione temporis. La compensazione è stata ritenuta giustificata dal comportamento leale e tempestivo dell'Ufficio, che aveva riconosciuto il rimborso durante il giudizio.

  • Art. 88 c.p.c.

    Il dovere di lealtà e probità processuale può incidere sulla regolazione delle spese. L'Amministrazione che riconosce tempestivamente la pretesa e avvia il rimborso può evitare, in determinate circostanze, la condanna alle spese.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione giuridica senza cassare la sentenza quando il dispositivo è conforme al diritto; il controllo riguarda direttamente la corretta applicazione della norma.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario, in collegamento con i principi civilistici sulla soccombenza e sulla compensazione.

  • Art. 13 del D.L. n. 212 del 2011, introduttivo dell'art. 91, comma 4, c.p.c.

    La relativa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile perché prospettata in modo generico, senza indicare concretamente il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. né la rilevanza della questione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione riconosce e soddisfa la pretesa del contribuente durante il processo, la causa può estinguersi per cessazione della materia del contendere, ma ciò non implica automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle spese.
  • Per decidere sulle spese occorre valutare il comportamento complessivo delle parti: un riconoscimento tempestivo del diritto e l'avvio della procedura di rimborso possono giustificare la compensazione, soprattutto se l'atto o il comportamento originario non era manifestamente illegittimo.
  • La soccombenza virtuale non opera in modo automatico alla cessazione della materia del contendere; il giudice deve considerare anche le ragioni del ritardo, la condotta processuale e l'eventuale errore iniziale del contribuente.
  • In caso di accoglimento solo parziale dell'impugnazione, le spese devono essere rapportate al contenuto effettivo della decisione e al valore della parte realmente riconosciuta, secondo i criteri del disputatum e del decisum.
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono indicare con precisione la norma censurata, i parametri costituzionali violati e la rilevanza concreta nel giudizio; una prospettazione generica è inammissibile.

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