Cassazione Civile, Ordinanza n. 07606/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale effettuata su importazioni di prodotti di abbigliamento recanti il marchio Guess, importati in Italia da una società licenziataria del gruppo. L'Ufficio ha ritenuto che al valore dichiarato in dogana dovessero aggiungersi le royalties dovute alla casa madre/licenziante, sostenendo che tali corrispettivi integrassero il valore in dogana ai sensi della normativa doganale applicabile ratione temporis. La società ha impugnato l'avviso di rettifica ottenendo accoglimento in primo e secondo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 29, 32 Reg. CEE n. 2913/1992 e 157, 159, 160 e 143 Reg. CEE n. 2454/1993, contestando che la CTR avesse escluso l'obbligo di includere le royalties nel valore doganale senza correttamente interpretare i contratti di licenza e senza considerare gli indici di controllo del licenziante sulla filiera produttiva e distributiva. La ricorrente ha sostenuto che le clausole contrattuali dimostravano un potere di controllo tale da rendere il pagamento delle royalties condizione della vendita delle merci importate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha escluso le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, osservando che la censura era specifica e denunciava correttamente una violazione di legge nell'applicazione dei criteri ermeneutici e della disciplina doganale. Nel merito, la Corte ha richiamato il quadro normativo sul valore in dogana e i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità in tema di royalties: il corrispettivo va aggiunto al valore di transazione quando si riferisca alle merci valutate e costituisca condizione di vendita, verificandosi in concreto se il licenziante disponga di un potere di controllo tale da non vendere le merci senza il pagamento del diritto di licenza. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello non aveva analizzato puntualmente le clausole del contratto di licenza alla luce di tali principi e che dagli stessi atti emergevano indici di ingerenza del licenziante non limitati a un mero controllo di qualità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale che la CTR avrebbe violato nell'interpretazione delle clausole di licenza.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico sistematico che la CTR avrebbe omesso di applicare correttamente.
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992
Indicato nel quadro della determinazione del valore in dogana come valore di transazione, salvo le rettifiche previste.
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
Stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare si aggiungono i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, quando ricorrano le condizioni previste.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Specifica che royalties e diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se si riferiscono alle merci oggetto di valutazione e costituiscono condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, richiede ulteriori condizioni, tra cui che le merci siano commercializzate con il marchio e che l'acquirente non sia libero di acquistare da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Per il pagamento a terzi, le condizioni dell'art. 157 si considerano soddisfatte solo se il venditore o persona a esso legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.
art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993
Richiamato per la nozione ampia di controllo rilevante ai fini del legame tra soggetti.
art. 375 cod. proc. civ.
La Corte afferma che la trattazione camerale è la regola nel giudizio di cassazione, salvo casi eccezionali.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Indicato come forma ordinaria di trattazione camerale del ricorso.
art. 391-quater cod. proc. civ.
Richiamato come ipotesi eccezionale rispetto alla trattazione camerale.
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 348-ter cod. proc. civ.
L'eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme è stata respinta perché la censura era di violazione di legge e non di omesso esame.
Massime di principio
- Ai fini del valore in dogana, le royalties vanno aggiunte al prezzo dichiarato solo se non sono già incluse nel prezzo, si riferiscono alle merci importate e costituiscono una condizione della vendita, da accertare in concreto sulla base dei rapporti tra venditore, licenziante e acquirente.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede una clausola espressa identica in contratto, ma può risultare da un assetto negoziale complessivo che dimostri che il venditore non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento della royalty.
- Per verificare se il pagamento del diritto di licenza sia condizione di vendita occorre accertare se il titolare dei diritti immateriali eserciti un controllo, anche di fatto, tale da incidere sulla scelta del produttore, sulla produzione, sulla logistica, sulla commercializzazione o sui fornitori, e non solo sulla qualità del prodotto.
- Il giudice di merito, in controversie sul valore doganale, deve interpretare le clausole contrattuali alla luce dei criteri legali di interpretazione e dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale, evitando di arrestarsi a un controllo meramente formale o a un'affermazione apodittica dell'assenza di prova.
- L'esistenza di poteri di monitoraggio, approvazione preventiva di materiali commerciali, verifica dei prodotti e obblighi di presentazione di business plan può costituire un indice rilevante del controllo del licenziante sulla filiera, da valutare unitariamente insieme agli altri elementi del contratto.
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