Cassazione Penale, Ordinanza n. 29108/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il reato di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione per essersi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Con il primo motivo ha dedotto, in sostanza, l'erroneità della motivazione sulla sussistenza del reato. Con un ulteriore motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico rispetto alla motivazione di merito, che aveva correttamente applicato il principio secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, a prescindere da durata, distanza o ragioni dell'allontanamento. Il motivo sull'art. 131-bis è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità della condotta e l'intensità del dolo, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità in assenza di evidenti vizi logici.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi personali che abbiano indotto l'agente ad eludere la vigilanza custodiale.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito valorizzando le modalità della condotta e l'intensità del dolo; tale apprezzamento non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di evasione si configura ogni volta che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari si allontani senza autorizzazione dal luogo di detenzione domiciliare, essendo irrilevanti la breve durata dell'assenza, la modesta distanza o le ragioni addotte per l'allontanamento.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito può negare la particolare tenuità del fatto quando la condotta presenti modalità significative e un'intensità del dolo non trascurabile; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non può essere sostituita da una diversa lettura in sede di legittimità.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione.
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