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Sentenza

Sentenza n. 447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 291/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 291/2025, che aveva annullato la graduatoria del concorso per due posti di assistente sociale nella parte relativa al collocamento dell'appellante al secondo posto e della controinteressata al terzo posto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo: intempestività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; improcedibilità e inammissibilità del ricorso; erronea applicazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 220/2001 nella valutazione dei titoli di carriera; erronea eliminazione di 0,30 punti attribuiti per un master; erronea riduzione del numero dei corsi frequentati come discente da undici a otto; illegittimità della condanna alle spese. Nel merito, ha sostenuto che i servizi prestati presso strutture private del terzo settore dovessero essere valutati come attività lavorativa subordinata, in quanto svolti da strutture convenzionate o operanti anche in collaborazione con enti pubblici. Ha inoltre contestato la non pertinenza del master e il computo dei corsi di aggiornamento. La candidata collocata al terzo posto aveva impugnato la graduatoria dopo avere esercitato tempestivamente l'accesso agli atti, deducendo che alla valutazione dei titoli dell'appellante fossero stati attribuiti complessivamente 3,093 punti non spettanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Le eccezioni di tardività sono state rigettate perché le illegittimità relative all'attribuzione dei punteggi non erano percepibili dalla sola graduatoria, ma risultavano dagli atti concorsuali conosciuti mediante accesso, richiesto pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria. È stata inoltre esclusa l'improcedibilità, poiché i motivi aggiunti avevano impugnato anche la nota amministrativa indicata nella sentenza di primo grado. Quanto ai titoli di carriera, il giudice ha ritenuto decisiva non la natura onerosa o gratuita dell'attività, ma la natura privata delle strutture presso cui il servizio era stato prestato: l'art. 11 del d.P.R. n. 220/2001 consente la valutazione dei titoli di carriera per servizi prestati presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti previsti dal regolamento e altre pubbliche amministrazioni, non presso enti privati del terzo settore non accreditati o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Poiché dalla domanda e dal curriculum risultavano esclusivamente servizi presso strutture private, il punteggio attribuito per il servizio nella disciplina era illegittimo. Le censure rivolte per la prima volta in appello contro i criteri di valutazione, la scheda, il bando, il d.P.R. n. 220/2001 e il verbale della commissione sono state dichiarate inammissibili per novità; in ogni caso, sono state ritenute infondate, poiché la diversa valutazione del servizio pubblico rispetto a quello privato era ragionevole e non violava il principio di uguaglianza, riguardando situazioni diverse. È stata confermata anche la non valutabilità del master in discipline giuridico-economiche, non direttamente attinente al profilo di assistente sociale, nonché la riduzione dei corsi valutabili a otto, in conformità alla dichiarazione resa nella domanda di partecipazione. Infine, è stata confermata la condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza: la compensazione costituisce eccezione tassativa, subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisate nel caso concreto. L'appellante è stato condannato a rifondere alla controinteressata 2.000 euro, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con l'ospedale, che aveva aderito all'appello.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    La tempestività dell'impugnazione va valutata in relazione alla concreta conoscibilità dei vizi dedotti; quando le censure riguardano elementi risultanti dagli atti concorsuali e non dalla sola graduatoria, il termine decorre dalla conoscenza acquisita mediante accesso, se questo è stato tempestivamente richiesto.

  • art. 11 d.P.R. n. 220/2001

    «i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti»

    Sono valutabili i servizi prestati presso le strutture pubbliche e le altre amministrazioni indicate dalla norma; non è sufficiente che l'attività sia subordinata, retribuita o svolta da una struttura che collabori con enti pubblici, se il servizio è stato prestato presso un ente privato non accreditato o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

  • artt. 20 e 21 d.P.R. n. 220/2001

    Sono richiamati dall'appellante in relazione alla valutazione dei titoli, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sull'art. 11 del medesimo regolamento.

  • art. 26 c.p.a.

    Il rinvio alle regole del processo civile comporta l'applicazione del principio della soccombenza nella liquidazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è, di regola, vincolata alla condanna alle spese; il giudice non dispone di un potere discrezionale generale di escluderla.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge, comprese altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni; tali ipotesi non configurano un potere ampiamente discrezionale.

  • art. 24 Cost.

    La statuizione sulle spese è funzionale alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito.

Massime di principio

  • Quando i vizi dedotti contro una graduatoria concorsuale non sono percepibili dalla graduatoria in sé, ma risultano dalla documentazione relativa alla valutazione dei titoli, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza degli atti acquisita mediante accesso, purché l'accesso sia stato richiesto tempestivamente dopo la pubblicazione della graduatoria.
  • Ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi disciplinati dall'art. 11 del d.P.R. n. 220/2001, rileva la natura pubblica della struttura presso cui il servizio è stato prestato; non è sufficiente che l'attività sia subordinata, retribuita o svolta da un ente privato che operi in collaborazione con amministrazioni pubbliche.
  • È inammissibile in appello la contestazione dei criteri di valutazione, del bando, della scheda dei titoli e degli atti della commissione quando tali censure non siano state proposte mediante impugnazione incidentale nel giudizio di primo grado; in ogni caso, la diversa valutazione di servizi pubblici e privati non viola il principio di uguaglianza se le esperienze sono oggettivamente diverse rispetto alle finalità della selezione.
  • Un titolo postuniversitario è valutabile in un concorso soltanto se presenta un'attinenza diretta con il profilo professionale oggetto della selezione, quando tale pertinenza costituisce condizione prevista dai criteri di valutazione.
  • La condanna alle spese nel processo amministrativo segue ordinariamente la soccombenza; la compensazione è eccezionale e può essere disposta solo in presenza delle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., incluse ragioni analoghe purché gravi ed eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoAppelloSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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