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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21199/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, avente ad oggetto il trasferimento di un compendio immobiliare e di altri beni riconducibili all’attivo fallimentare. Il giudice di primo grado aveva ritenuto corretto l’assoggettamento proporzionale dell’atto ai sensi dell’art. 8, lett. a), della tariffa del d.P.R. n. 131/1986. La Corte tributaria regionale aveva invece accolto l’appello della contribuente, applicando: il principio di alternatività IVA/registro, sul presupposto che i beni immobili trasferiti fossero tutti strumentali per natura e rientrassero nella categoria catastale D/1; la conseguente imposta di registro in misura fissa; le imposte ipotecaria e catastale in misura complessiva del 4%; e, per la base imponibile, il valore risultante da perizia giurata. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione sia all’alternatività IVA/registro sia alla determinazione del valore del compendio; 2) violazione degli artt. 40 d.P.R. n. 131/1986, 43 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto illegittima l’imposta di registro proporzionale assumendo la strumentalità per natura dei beni e la loro assoggettabilità a IVA; 3) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto dovute le imposte ipotecaria e catastale sul valore di mercato anziché sul valore catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, mentre ha accolto per quanto di ragione il secondo motivo. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR sul punto dell’alternatività IVA/registro per gli immobili qualificati D/1, affermando che la strumentalità per natura si desume dalla categoria catastale al momento del trasferimento; ha però censurato la decisione nella parte in cui non si è pronunciata sugli altri beni trasferiti diversi dagli immobili, poiché per avviamento, marchi, stampi, impianti, attrezzature e giacenze di magazzino non può automaticamente riconoscersi la natura strumentale senza adeguato accertamento. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla base imponibile catastale e, in parte, inammissibile per difetto di autosufficienza e per erronea deduzione del vizio ex art. 2697 c.c.; ha inoltre osservato che, in assenza di una specifica indicazione nel decreto di omologa, l’Ufficio poteva fare riferimento al criterio oggettivo della rendita catastale, salvo prova contraria del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente sul punto dell’alternatività IVA/registro.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della CTR è stata giudicata non meramente apparente con riferimento alla questione degli immobili strumentali.

  • art. 8, lett. a), tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come base della tassazione dell’atto di omologa del concordato fallimentare con effetti traslativi immediati.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti relativi a cessioni di beni soggetti a IVA scontano l’imposta di registro in misura fissa, salvo le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 10 n. 8-ter d.P.R. n. 633/1972

    Le cessioni di fabbricati strumentali per natura sono operazioni rilevanti ai fini IVA, ancorché talvolta esenti.

  • art. 43 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione fiscale dei beni trasferiti, ma la censura è stata accolta solo in parte limitatamente ai beni diversi dagli immobili.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere a soggetto diverso da quello gravato; non quando valuti in modo non condiviso le prove raccolte.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    Per il valore venale degli immobili ai fini dell’imposta di registro non può prescindersi dal prezzo effettivo pattuito, se dichiarato nell’atto.

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    Il valore catastale non costituisce base imponibile generale, ma limite al potere di accertamento dell’Ufficio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per giustificare l’uso dei principi di economia processuale e ragionevole durata nel correggere la motivazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione quando la decisione di merito sia giuridicamente corretta e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 124 comma 3 l. fall.

    Richiamato con riferimento alla relazione di stima del compendio nell’ambito della procedura fallimentare.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di immobili, la strumentalità per natura ai fini IVA si desume in via oggettiva dalla categoria catastale al momento del trasferimento; in tal caso opera il principio di alternatività IVA/registro, con imposta di registro in misura fissa e imposte ipotecaria e catastale proporzionali.
  • La mera presenza di un concordato fallimentare o di un terzo assuntore non esclude di per sé l’applicazione delle regole ordinarie di tassazione degli atti traslativi, dovendosi verificare la natura dei beni trasferiti e il loro regime IVA.
  • Quanto ai beni diversi dagli immobili, la strumentalità non può essere affermata in modo automatico: il contribuente che invochi un regime fiscale favorevole deve allegare e provare i presupposti della specifica qualificazione fiscale.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice di merito abbia distribuito erroneamente l’onere della prova; se il vizio lamentato attiene all’apprezzamento delle prove, la censura va semmai dedotta come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Per l’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, il valore venale in comune commercio resta il criterio di base; il valore catastale opera come criterio speciale o come limite al potere di accertamento solo nei casi previsti dalla legge.
  • La mancata indicazione, nell’atto o nel provvedimento traslativo, di un criterio diverso di valutazione consente all’Amministrazione di fare applicazione del criterio oggettivo ordinario, salvo prova contraria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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