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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30722/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento era stata proposta per un vizio di motivazione non rientrante tra i motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta il 14 novembre 2024, con la quale gli era stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa per reati in materia di stupefacenti, deducendo un vizio di motivazione. La Corte ha rilevato però che il ricorso era stato proposto fuori dei casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, poiché non riguardava i soli motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali profili, inoltre, non risultavano comunque dedotti né ravvisabili nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato in materia di stupefacenti

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna patteggiata per reati in materia di stupefacenti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    limita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili espressamente elencati

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena concordata è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non è, di regola, deducibile contro la sentenza di patteggiamento se non si riconduce a uno dei motivi specificamente ammessi dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto al di fuori dei casi consentiti, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste.
  • Nel giudizio di patteggiamento, la verifica di legittimità in cassazione resta circoscritta a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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