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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21970/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 14/09/2023 denunciando, a seconda dei profili: vizio di motivazione e violazione di legge per l'affidamento essenziale sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (presunta inattendibilità, contraddizioni e violazione dell'art.192 c.p.p.); carenza di elementi per ritenere la sussistenza del delitto associativo di tipo mafioso (art.416-bis) e dell'aggravante ex art.416-bis.1; mancata prova o insufficienza probatoria per concorso nell'omicidio e per reati in materia di armi; erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione; vizi nella determinazione della pena, in particolare aumenti per continuazione interna/esterna non adeguatamente motivati (contestazione particolarmente rivolta da Marrazzo); omissioni motivazionali su circostanze attenuanti generiche e contestazioni procedurali (art.530, 546, 597 c.p.p. ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di GIANNELLI, BITONTO, ALLARD, IULIANO e DE VITA, ritenendo che le censure consistessero in ricostruzioni alternative della prova (questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità) e/o in motivi reiterativi già decisi in appello; ciascuno di tali ricorrenti è stato condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità. Quanto a MARRAZZO GENNARO, il ricorso è stato ritenuto fondato esclusivamente sul profilo del trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello relativa alla pena e l'ha rideterminata (applicando la sequenza motivata nel provvedimento) nella misura di anni nove e mesi quattro di reclusione; i restanti motivi di Marrazzo sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte di merito ha ritenuto sussistente l'associazione di tipo mafioso in capo ad alcuni imputati; la Cassazione ha valutato le censure come questioni di merito non idonee a determinare l'annullamento, salvo profili specifici di pena per Marrazzo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante e' stata applicata dalla Corte di appello per l'agevolazione e/o per la modalita' mafiosa; la Cassazione ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione non produceva interesse concreto o non fosse sindacabile in sede di legittimità

  • artt. 575-577 cod. pen. (omicidio)

    I reati di sangue e i loro concorsi sono stati valutati dai giudici di merito principalmente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori; la Cassazione ha ritenuto la valutazione della prova una questione di merito

  • art. 192 c.p.p.

    La contestata violazione di art.192 (valutazione del dichiarato dei collaboratori) è stata ritenuta, in massima parte, questione di merito; la Corte richiama che la presunta violazione può essere dedotta in cassazione solo se emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione

  • art. 530 c.p.p.

    Rinvio al principio secondo cui la mancata assoluzione per insufficienza di prove richiede specifiche argomentazioni; la Cassazione ha ritenuto le doglianze come rivalutazioni di merito

  • art. 606 c.p.p.

    Applicato il limite di sindacabilità in cassazione: i vizi di motivazione censurabili sono la manifesta illogicità o la contraddittorietà, non una diversa lettura del fatto

  • art. 603 e art. 495 c.p.p. (prove nuove sopravvenute)

    La Corte ha richiamato i limiti e le condizioni di ammissibilità delle prove nuove in appello: non vietate e non manifestamente superflue o irrilevanti

  • art. 597 c.p.p. comma 3

    Contestata l'applicazione di aumenti per continuazione esterna; la Cassazione ha rilevato errore nella determinazione della pena da parte della Corte d'appello sul punto di Marrazzo

  • art. 81 cod. pen. comma 4

    Richiamato in ordine al calcolo degli aumenti per continuazione quando vi è recidiva reiterata; la Cassazione ha evidenziato che l'aumento non poteva essere inferiore a quanto previsto dalla norma, osservando il profilo di illegittimità favorevole al reo nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p. e art. 620 c.p.p.

    Richiamate per la condanna alle spese e per l'annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente alla pena (art.620 comma1 lett. l))

Massime di principio

  • Le censure basate su rivalutazioni della credibilità dei testi e dei collaboratori di giustizia costituiscono, di regola, questioni di merito non sindacabili in Cassazione, salvo che emerga una manifesta illogicità o una contraddittorietà grave della motivazione
  • La mancata specifica confutazione di ogni singola deduzione difensiva non è di per sé vizio quando la sentenza di merito contiene una motivazione complessiva coerente che esprime il convincimento del giudice
  • Le doglianze processuali (art.192 c.p.p., ammissione prove nuove, ecc.) sono ammissibili in cassazione solo se collegate a vizi della motivazione evidenziabili dal testo della sentenza o da atti specificamente indicati
  • Le questioni non dedotte in appello (cioè non devolute al giudice d'appello) non possono essere sollevate in cassazione: la mancata impugnazione in appello produce efficacia di giudicato sulla materia
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza riguardante la determinazione della pena quando sia possibile rideterminare la sanzione direttamente in base agli elementi del giudizio di merito
  • Per essere ammissibile l'impugnazione in cassazione occorre interesse concreto e attuale: motivi che non possono produrre un vantaggio pratico per l'impugnante sono inammissibili per difetto di interesse
  • La presentazione ripetuta di motivi già esaminati e disattesi in appello può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione e comportare condanne per spese e ammende

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