Sentenza n. 7685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, di rigetto dei ricorsi contro i provvedimenti comunali di diniego del condono edilizio relativo a due abitazioni di circa 28 mq ciascuna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato in primo grado i provvedimenti comunali n. 6754 del 2020 e n. 46047 del 2004, che avevano rigettato la domanda di condono presentata il 10 dicembre 2004 per due abitazioni di circa 28 mq realizzate su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Deduceva di avere presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica il 31 gennaio 2005 e di avere pagato l’oblazione e gli oneri a saldo il 6 giugno 2019. In appello ha censurato la sentenza del TAR per violazione dell’art. 3, comma 2, della l.r. Campania n. 10/2004 e degli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost., nonché dell’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003, dell’art. 1, commi 37 e seguenti, della l. n. 308/2004 e dell’art. 1 della l. n. 241/1990. Ha sostenuto che la disciplina sarebbe irragionevolmente più favorevole agli abusi realizzati su aree pubbliche, consentendo il condono in caso di cessione onerosa dell’area, rispetto a quelli realizzati su aree private; ha chiesto la disapplicazione della norma, la prosecuzione dell’istruttoria della pratica e, in subordine, la sospensione del giudizio per sollevare questione di legittimità costituzionale.
La decisione
L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha confermato che, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo, il condono è ammesso soltanto per abusi minori; non sono sanabili opere che comportano la realizzazione di nuovi volumi e superfici, come le abitazioni oggetto di causa. Ha inoltre respinto la censura di irragionevolezza e i dubbi di costituzionalità: i commi 14-17 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 fanno salva la disciplina dell’art. 32 della l. n. 47/1985 e, per le aree pubbliche, aggiungono la condizione della cessione onerosa dell’area o della costituzione onerosa di altro diritto, senza eliminare le condizioni applicabili anche alle aree private. Non sussiste quindi la denunciata disparità di trattamento. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione, il precedente contrasto giurisprudenziale e la novità della prospettazione.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato, mentre l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto in relazione a interventi edilizi di minore rilevanza
La disciplina del condono esclude la sanatoria degli abusi realizzati su beni vincolati quando non si tratti di interventi di minore rilevanza; il vincolo può essere assoluto o relativo.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
il combinato disposto dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato, mentre l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto in relazione a interventi edilizi di minore rilevanza
Gli abusi su aree vincolate che non rientrano tra gli interventi edilizi minori non sono condonabili, anche quando il vincolo sia relativo.
art. 32, commi 14-17, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
i commi 14,15,16,17 dell’art. 32 del d.l. n.269 del 2003 fanno salva l’applicazione dell’art. 32 della n.47 del 1985, mentre introducono per gli abusi realizzati su aree pubbliche l’ulteriore condizione (al rilascio del titolo in sanatoria) della cessione a titolo oneroso o della costituzione, sempre a titolo oneroso, di altro diritto, da parte della Pubblica Amministrazione: condizione che si aggiunge alle altre previste anche per le aree private.
Per gli abusi su aree pubbliche, la cessione onerosa dell’area o la costituzione onerosa di altro diritto è una condizione aggiuntiva per il titolo in sanatoria, non una deroga alle condizioni di condonabilità previste per le aree private.
Massime di principio
- Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo, il condono edilizio è consentito soltanto per gli abusi minori; non sono sanabili le opere che comportano la creazione di nuovi volumi e superfici.
- La disciplina del condono per gli abusi su aree pubbliche non introduce un regime più favorevole quanto ai presupposti generali di sanabilità: la cessione onerosa dell’area o la costituzione onerosa di altro diritto costituisce una condizione ulteriore, che si aggiunge a quelle applicabili anche agli abusi su aree private.
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