Sentenza del 12/02/2018 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione relativo all'atto notarile del 5 agosto 2010, con il quale era stata risolta consensualmente una precedente donazione. Sostenevano che la risoluzione, essendo priva di corrispettivo, producesse effetti retroattivi e ripristinasse la situazione originaria, rendendo non dovuta un'ulteriore imposta proporzionale di registro. Contestavano inoltre l'insufficiente motivazione dell'avviso, per non avere indicato adeguatamente i criteri di liquidazione dell'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate. Il giudice ha precisato che la risoluzione per mutuo consenso non comporta l'inesistenza dell'atto originario, ma ha attribuito rilievo alla successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2014, secondo cui la risoluzione di una donazione senza corrispettivo è un negozio risolutorio e ripristinatorio, con effetti retroattivi, soggetto a imposta di registro in misura fissa. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, considerando la buona fede dell'Agenzia e il precedente orientamento interpretativo.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettera b), TUIR
Il periodo dei cinque anni rilevante, ai fini della tassazione della plusvalenza, deve essere determinato a partire dalla data di acquisto dell'immobile da parte dell'originario donante.
La risoluzione consensuale della donazione produce effetti retroattivi e ripristina il donante nella proprietà e nel possesso del bene con decorrenza dalla data della donazione originaria; ai fini del computo del periodo quinquennale, rileva quindi la data di acquisto dell'originario donante.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 14 febbraio 2014
La risoluzione di una donazione è un negozio risolutorio e ripristinatorio, quindi con effetti retroattivi.
La risoluzione per mutuo consenso di una donazione, quando non prevede un ulteriore corrispettivo, determina il ripristino della situazione patrimoniale precedente e deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di una donazione senza corrispettivo ulteriore può essere qualificata come negozio risolutorio e ripristinatorio, con effetti retroattivi.
- L'atto di risoluzione non deve essere considerato inesistente né come un annullamento tecnico della donazione, ma come un autonomo atto negoziale che elimina gli effetti della donazione e ricostituisce la situazione precedente.
- In presenza di una risoluzione di donazione priva di corrispettivo, la tassazione può applicarsi in misura fissa, secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 20/E del 2014.
- Un mutamento successivo dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria può giustificare la compensazione delle spese processuali, anche quando il contribuente ottiene l'annullamento dell'atto impositivo.
- La qualificazione fiscale dell'atto dipende dal suo contenuto effettivo: la gratuità della risoluzione e l'assenza di trasferimenti patrimoniali ulteriori sono elementi rilevanti per escludere l'imposizione proporzionale.
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