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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13266 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava tre avvisi di accertamento relativi agli anni IVA 1999, 2000 e 2001, con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva la restituzione di crediti IVA già rimborsati, ritenuti inesistenti perché fondati, in tutto o in parte, su operazioni di acquisto inesistenti o sovrafatturate. Deduceva inoltre la nullità dell'avviso relativo al 2000 per omessa allegazione del processo verbale di constatazione e dell'atto di definizione della lite potenziale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002, nonché vizi di motivazione, violazioni delle regole sull'onere della prova e inutilizzabilità di elementi raccolti nel procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, compensando le relative spese, poiché nel giudizio d'appello era parte soltanto l'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato integralmente il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e confermato la legittimità del recupero delle somme rimborsate. Ha stabilito che il condono delle liti potenziali impedisce nuovi accertamenti relativi a maggiori debiti d'imposta per i periodi condonati, ma non impedisce all'Amministrazione di verificare l'inesistenza o la non spettanza dei crediti IVA esposti e già rimborsati. È stata ritenuta valida la motivazione dell'avviso, anche senza allegazione del PVC, poiché il documento era già stato notificato alla società e l'atto impositivo era autonomamente motivato. Gli elementi provenienti dal procedimento penale potevano essere utilizzati nel processo tributario, purché valutati criticamente dal giudice. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 23.000 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

    La definizione delle liti potenziali preclude l'accertamento di ulteriori debiti d'imposta per i periodi condonati, ma non impedisce la contestazione di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti.

    Il condono riguarda i debiti tributari e non consolida automaticamente i crediti vantati dal contribuente verso l'Erario, inclusi quelli già rimborsati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La motivazione per relationem dell'atto impositivo è valida se il documento richiamato è già stato legalmente portato a conoscenza del contribuente oppure se l'atto impositivo ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo una difesa effettiva.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5

    L'avviso IVA non è invalido per mancata allegazione dell'atto richiamato quando ne riproduce il contenuto essenziale o quando il contribuente ne aveva già avuto conoscenza.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    Il procedimento penale e quello tributario sono autonomi e reciprocamente separati; gli elementi raccolti nel procedimento penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario, anche se acquisiti senza le formalità proprie delle garanzie penali, salvo la lesione di diritti fondamentali.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, i motivi dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto specifici e, per i vizi motivazionali, da una chiara indicazione del fatto controverso. Quesiti generici o astratti determinano l'inammissibilità della censura.

  • Codice di procedura civile, art. 111, comma 3

    A seguito del subentro delle Agenzie fiscali nella gestione dei rapporti tributari, l'Amministrazione statale può essere estromessa dal processo quando la controversia prosegue nei confronti dell'Agenzia competente.

Massime di principio

  • Il condono fiscale normalmente estingue o riduce i debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti d'imposta dichiarati dal contribuente: l'Amministrazione può contestare crediti inesistenti o non spettanti e recuperare somme già rimborsate.
  • La definizione di una lite potenziale non impedisce necessariamente il controllo sull'effettiva esistenza del credito IVA; occorre distinguere tra accertamento di un nuovo debito e disconoscimento di un credito indebitamente richiesto o rimborsato.
  • Un avviso motivato per relationem può essere valido senza allegazione materiale del documento richiamato se il contribuente lo aveva già ricevuto oppure se l'avviso ne espone il contenuto essenziale e consente una difesa concreta.
  • Gli elementi acquisiti in un'indagine penale possono essere utilizzati nel processo tributario, perché i due procedimenti sono autonomi; il giudice tributario deve comunque valutarne attendibilità, coerenza e concordanza.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle prove o formulare quesiti di diritto generici: occorre indicare con precisione la norma violata, il fatto decisivo e il collegamento tra errore denunciato e decisione impugnata.
  • Il ricorso deve essere rivolto contro il soggetto che ha effettivamente partecipato al grado di giudizio precedente e che è legittimato a rappresentare l'Amministrazione nella fase processuale considerata.

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