Cassazione Penale, Sentenza n. 45106/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2021 con cui, in esito al rinvio disposto da questa Corte, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena da 8 anni a 7 anni e 8 mesi di reclusione e ha comminato una multa di euro 26.000,00. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale (art. 125 c.p.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che la riduzione di pena è irrisoria e che l'ordinanza elude i principi sanciti dalla precedente pronuncia della Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: la riduzione operata dal giudice dell'esecuzione (pari a quattro mesi di reclusione) non è irrisoria e la determinazione della pena risulta adeguatamente motivata sulla base della gravità del fatto (anche in relazione al dato ponderale) e della personalità del condannato (pluripregiudicato). La Corte ha inoltre richiamato che, pur dovendosi tenere conto della nuova cornice edittale emersa dalla sentenza della Corte costituzionale, il giudice dell'esecuzione mantiene la libertà di quantificare la pena secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La norma prevedeva, per fatti aventi ad oggetto le cosiddette droghe pesanti, una pena edittale minima di otto anni di reclusione, poi ridotta dalla Corte costituzionale
La Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena debba tenere conto della nuova cornice edittale risultante dall'intervento della Corte costituzionale; il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena nel rispetto dei nuovi limiti minimi e massimi
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni anziché sei
La pronuncia ha modificato la cornice edittale applicabile ai fatti di causa, imponendo che le pene definite anteriormente siano riadeguate al nuovo minimo costituzionalmente conforme
artt. 132 e 133 c.p.
Sono i criteri di determinazione della pena (discrezionalità del giudice nella quantificazione entro i limiti legali); la Corte ha ribadito che il giudice dell'esecuzione mantiene piena libertà di applicare tali criteri nel rideterminare la sanzione entro la nuova cornice
art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva richiamato la norma in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha tuttavia ritenuto che non ricorra violazione tale norma, dato che l'ordinanza contiene adeguata motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità del condannato
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una parte della cornice edittale, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena tenendo conto della nuova soglia minima e massima.
- La rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione è soggetta alla discrezionalità motivata ex artt. 132 e 133 c.p.; la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio motivato del giudice se la motivazione è congrua e riferita a specifici elementi di fatto e di personalità.
- Una riduzione anche modesta può essere ritenuta legittima se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto, agli elementi ponderali e alla personalità del condannato (es. recidiva, precedenti).
- Il ricorrente che deduca vizio di motivazione deve mostrare che la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente; la semplice insoddisfazione per l'entità della pena non basta se il giudice ha svolto un adeguato apprezzamento motivato.
- A seguito di rideterminazione favorevole parziale, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali in cassazione.
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