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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32503/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte ha rilevato che la doglianza riproponeva le medesime argomentazioni già prospettate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata. Nel merito, la Corte d'appello aveva escluso l'attenuante valorizzando la gravità delle minacce e dell'aggressione fisica commesse ai danni di due addetti alla sicurezza, nonché la reiterazione della condotta nonostante l'intervento delle forze dell'ordine; aveva inoltre riconosciuto le attenuanti generiche e quella della particolare tenuità del danno patrimoniale ex art. 62, n. 4, cod. pen. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e travisamento del fatto quanto alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. Anche tale motivo riproponeva argomentazioni già esaminate e respinte in appello. La Corte territoriale aveva ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base della fuga e dell'attiva opposizione all'immobilizzazione poste in essere dal ricorrente. La Corte di cassazione ha precisato che il travisamento del fatto, diversamente dal travisamento della prova nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è motivo ammesso nel giudizio di legittimità, perché non compete alla Corte una nuova ricostruzione storica dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove. Il riferimento della sentenza impugnata al comportamento successivo tenuto durante il tragitto verso la caserma aveva comunque valore soltanto corroborativo, poiché la condotta contestata era già sufficiente a integrare il reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi sono stati ritenuti non specifici, perché meramente reiterativi delle doglianze d'appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre esclusa la possibilità di ottenere in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti. Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha ritenuto comunque non decisivo il rilievo relativo al comportamento tenuto nel tragitto verso la caserma, trattandosi di argomento meramente rafforzativo rispetto alla condotta già contestata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Consente di dedurre in cassazione la violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche rilevanti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione e il travisamento della prova sono deducibili nei limiti propri del giudizio di legittimità; non consentono una nuova valutazione del fatto o dell'attendibilità delle prove.

  • art. 628 c.p.

    È la norma incriminatrice della rapina, la cui applicazione è stata contestata in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto.

  • art. 337 c.p.

    Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di fuga e di attiva opposizione all'immobilizzazione, quando presenti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale era stata riconosciuta dal giudice di merito, ma non comportava il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità della rapina.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo generalità e dati identificativi secondo quanto indicato dalla sentenza.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le argomentazioni già svolte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova ricostruzione storica dei fatti né una diversa valutazione della rilevanza, attendibilità o persuasività delle fonti di prova già esaminate dal giudice di merito.
  • Il travisamento del fatto, inteso come richiesta di una diversa ricostruzione dell'accaduto, non costituisce motivo autonomamente deducibile in cassazione; il travisamento della prova è rilevante soltanto nei limiti e secondo le modalità proprie del vizio motivazionale previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
  • Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, la fuga accompagnata da un'attiva opposizione all'immobilizzazione può integrare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; eventuali condotte successive richiamate dal giudice possono avere valore meramente corroborativo se la condotta contestata è già sufficiente.
  • La gravità delle minacce e dell'aggressione fisica, la pluralità delle persone offese e la reiterazione della condotta nonostante l'intervento delle forze dell'ordine possono giustificare il diniego dell'attenuante della lieve entità della rapina, anche quando siano state riconosciute altre circostanze attenuanti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale

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