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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare marchi)

La controversia

La controversia nasce da un accordo di coesistenza del 1979 tra due società del settore moda/pelletteria, che disciplinava l'uso dei segni "Valentino", "Mario Valentino", delle iniziali "V" e "MV" e di determinati simboli per prodotti di classe 18. In primo grado una società aveva convenuto l'altra per inadempimento dell'accordo e contraffazione di marchi su borse; la convenuta aveva a sua volta proposto riconvenzionali per inadempimento dell'accordo, contraffazione di design e concorrenza sleale. La Corte d'appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Con il ricorso principale, la società soccombente deduceva: (1) violazione delle norme sui marchi per avere escluso la contraffazione del segno "V-Rockstud" rispetto alla "V nel cerchio"; (2) omessa pronuncia sulla tutela rafforzata del marchio di rinomanza; (3) omessa pronuncia su ulteriore profilo di illiceità dell'uso della "V"; (4-6) violazione dei canoni ermeneutici e omessa pronuncia sull'interpretazione dell'art. 3 dell'accordo, in particolare sull'obbligo di usare all'esterno uno dei segni consentiti e di riportare il nome "Mario Valentino" all'interno e sul packaging; (7-8) violazioni analoghe sull'uso del nome "Mario Valentino" all'interno e sul packaging; (9-10) vizi sulla domanda relativa al pattern di V ripetute e sulla concorrenza sleale; (11-12) censure sulla riconvenzionale avversaria per contraffazione di design e sulla relativa ammissibilità; (13) omessa pronuncia sulla non interferenza con i disegni e modelli avversari. Con il ricorso incidentale, l'altra società deduceva: (1-4) errata interpretazione dell'art. 6b dell'accordo, sostenendo che potesse usare non solo il "V-logo" ma anche altri simboli specifici, e contestando l'estensione dell'accordo ai motivi ornamentali; (5-6) censura del rigetto delle domande di concorrenza sleale per imitazione servile, agganciamento, appropriazione di pregi e parassitismo; (7) censura sull'art. 11 dell'accordo, ritenuto mera dichiarazione di intenti; (8) censura sul rigetto della domanda di decadenza per non uso di marchi nazionali ed europei. La Corte di cassazione ha esaminato diffusamente ciascun motivo e ha concluso per il rigetto del ricorso principale e, sostanzialmente, anche del ricorso incidentale, confermando la maggior parte della decisione di merito e correggendone solo in parte la motivazione sul riparto dell'onere della prova relativo al non uso del marchio nazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha respinto anche il ricorso successivo/incidentale, ritenendo in gran parte infondate o inammissibili le censure. Ha confermato la lettura della Corte d'appello sull'accordo di coesistenza, sul giudizio di non confondibilità tra i segni "V-Rockstud" e "V nel cerchio", sulla correttezza della motivazione in tema di uso congiunto dei segni all'interno e sul packaging, sulla non sussistenza di concorrenza sleale, sulla validità dell'ammissibilità delle riconvenzionali e, in linea generale, sulla decisione in materia di decadenza per non uso. Quanto a quest'ultimo profilo, ha precisato che per il marchio nazionale valeva il regime previgente, con onere della prova del non uso a carico di chi chiedeva la decadenza, mentre per il marchio UE la motivazione di merito non aveva addossato impropriamente l'onere alla parte sbagliata. Ne è risultata la conferma della decisione di merito, con soccombenza reciproca solo in termini di doglianze, ma prevalenza sostanziale della resistente nel mantenimento dell'esito favorevole già ottenuto in appello.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.i.

    La tutela del marchio richiede, per la confondibilità, l'identità o somiglianza tra segni e prodotti/servizi; se i segni sono totalmente diversi, non può predicarsi rischio di confusione o associazione. La tutela rafforzata del marchio di rinomanza non può essere fatta valere con una generica riproposizione della domanda assorbita, ma va specificamente riproposta in appello.

  • art. 9 Regolamento (UE) n. 2017/1001

    art. 9, par. 2, lett. b) e c)

    La valutazione del rischio di confusione e della tutela del marchio UE si fonda sulla somiglianza dei segni e dei prodotti; l'uso di un elemento comune, se privo di esclusività e diffuso, non basta di per sé a integrare l'illecito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide il motivo, anche implicitamente respingendo le eccezioni incompatibili con la statuizione; il vizio ricorre solo se manca del tutto il momento decisorio su un capo autonomo della domanda o del motivo di appello.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune volontà dei contraenti e non può essere censurata in cassazione come mera diversa lettura del testo se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette sistematicamente, coordinandole con l'intero accordo di coesistenza, per ricostruire la ratio complessiva di bilanciamento degli interessi e di prevenzione della confusione tra segni.

  • art. 1365 c.c.

    Il riferimento a un esempio o a un caso specifico nel testo contrattuale può essere valorizzato dal giudice di merito come indice della volontà negoziale, se coerente con la ratio dell'accordo.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede interpretativa è parametro utile per preferire la lettura che renda la clausola coerente con il regolamento negoziale complessivo e non meramente formale o elusiva.

  • art. 1367 c.c.

    Tra più significati possibili va preferita l'interpretazione che consenta un'effettiva utilità della clausola e la conservazione del suo contenuto precettivo.

  • art. 1369 c.c.

    Le espressioni contrattuali devono essere intese secondo la natura e l'oggetto del contratto e la funzione economico-sociale dell'accordo.

  • art. 1371 c.c.

    Quando residui dubbio interpretativo, deve privilegiarsi la soluzione più coerente con la ratio dell'assetto negoziale complessivo, specie in un accordo di coesistenza fra segni distintivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può utilizzare elementi di comune esperienza solo nei limiti del fatto notorio; la censura è inammissibile se non decisiva o se non chiarisce il reale uso probatorio del fatto allegato.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza in appello deve essere specifica e riferita puntualmente alla statuizione impugnata; la generica contestazione di una domanda respinta per carenza di specificità non è sufficiente a fondare una censura di inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    Le contestazioni introdotte tardivamente in appello non possono essere valorizzate se non sono compatibili con il thema decidendum e con la struttura delle difese consentite.

  • art. 36 c.p.c.

    La domanda riconvenzionale è ammissibile quando sussiste un collegamento oggettivo con la domanda principale che renda opportuna la trattazione unitaria; il giudice può al più disporre la separazione se manca il collegamento.

  • art. 121 c.p.i.

    Nel regime previgente, per la decadenza per non uso del marchio nazionale l'onere della prova del non uso gravava su chi agiva per la decadenza; la modifica del 2019 non si applica retroattivamente ai giudizi pendenti.

  • art. 24 c.p.i.

    La prova dell'uso effettivo è rilevante ai fini della resistenza alla domanda di decadenza per non uso, ma nel caso esaminato la questione era regolata dal regime previgente per il marchio nazionale.

  • art. 26 c.p.i.

    La decadenza del marchio per non uso è valutata secondo il regime probatorio applicabile ratione temporis e richiede prova idonea del mancato uso.

  • art. 2598 c.c.

    Le fattispecie di concorrenza sleale presuppongono elementi distintivi realmente peculiari e individualizzanti; se il segno o il motivo utilizzato è diffuso o privo di originalità distintiva, non si configurano imitazione servile, appropriazione di pregi o parassitismo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; non basta la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della sentenza richiede un vizio effettivo e non una mera insoddisfazione per l'esito interpretativo o valutativo adottato dal giudice.

  • art. 18 Regolamento (UE) 2017/1001

    Rileva nel sistema di prova dell'uso effettivo del marchio UE ai fini della resistenza alla domanda di nullità/decadenza, secondo la disciplina europea richiamata dalla Corte.

  • art. 58 Regolamento (UE) 2017/1001

    È evocato quale parametro del regime dei marchi UE in punto di uso effettivo e conservazione della privativa.

  • art. 64 Regolamento (UE) 2017/1001

    Regola la procedura di nullità dinanzi all'EUIPO e il collegamento con i tribunali dei marchi UE per la verifica dell'uso effettivo del marchio anteriore.

  • art. 128 Regolamento (UE) 2017/1001

    Richiama la disciplina della nullità del marchio UE davanti ai tribunali dei marchi dell'Unione, rilevante anche nel contenzioso civile ordinario competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di contraffazione, la valutazione del rischio di confusione richiede anzitutto che i segni siano identici o quantomeno simili; se il giudice di merito accerta una diversità grafica e visiva radicale, la censura di confondibilità non può essere riaperta in cassazione come mero dissenso valutativo.
  • L'interpretazione di un accordo di coesistenza tra segni distintivi va compiuta in modo sistematico e secondo la comune volontà delle parti, valorizzando la ratio complessiva di prevenire conflitti e sovrapposizioni; in cassazione non è ammissibile sostituire alla lettura motivata del giudice una diversa esegesi del testo.
  • La doglianza di omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto il momento decisorio su un capo autonomo della domanda o del motivo; non ricorre se la questione è stata decisa, anche implicitamente, mediante il rigetto della censura o mediante una statuizione incompatibile con la tesi della parte.
  • Le domande o eccezioni assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; un richiamo generico o meramente incidentale non è sufficiente a conservarne la deduzione.
  • La concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi o concorrenza parassitaria presuppone elementi distintivi peculiari e non banalmente diffusi nel settore; l'uso di elementi decorativi ordinari o largamente impiegati nell'industria non basta a integrare l'illecito.
  • Ai fini della decadenza per non uso del marchio, l'onere probatorio va distribuito secondo la disciplina ratione temporis applicabile: per il regime previgente del marchio nazionale la prova del non uso gravava su chi agiva per la decadenza, mentre la disciplina successiva non opera retroattivamente sui giudizi già pendenti.
  • Una clausola contrattuale generica può essere qualificata dal giudice di merito come mera dichiarazione di intenti o, al contrario, come clausola precettiva, in base al contenuto complessivo dell'accordo e alla sua funzione economica; tale valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • La riconvenzionale è ammissibile quando sussiste un collegamento oggettivo con la domanda principale tale da rendere opportuna la trattazione unitaria; il giudice non deve dichiararla inammissibile solo perché il titolo non deriva direttamente da quello azionato dall'attore.

Come è indicizzato

MaterieMarchiDisegni e modelliConcorrenza slealeImpugnazioniProveContratto di transazione
RamiProprietà intellettualeProcesso civileContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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