Sentenza n. 2832/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento Codice Pratica -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 02/09/25, di revoca del nulla osta e archiviazione dell’istanza presentata dal datore di lavoro, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e archiviazione dell'istanza del datore di lavoro per mancata trasmissione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 2 settembre 2025 con cui era stato revocato il nulla osta richiesto dal datore di lavoro e archiviata la relativa istanza, deducendo l'illegittimità dell'atto e chiedendone l'annullamento, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda cautelare, ordinando il riesame. A seguito del riesame, la Prefettura ha rilasciato un nuovo nulla osta il 17 gennaio 2026. Successivamente, l'Amministrazione ha comunicato l'avvio di un procedimento per la revoca anche di tale nuovo nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo nulla osta rilasciato a seguito del riesame ha superato gli effetti del provvedimento originariamente impugnato; inoltre, l'avvio di un ulteriore procedimento volto alla revoca del nuovo nulla osta ha confermato il mutamento della situazione sostanziale. Pertanto, l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, considerata la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentiti i difensori delle parti costituite.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di atti successivi dell'amministrazione, il provvedimento impugnato è stato superato e l'eventuale annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento favorevole, adottato a seguito del riesame disposto in sede cautelare, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →