Ordinanza n. 405/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, prot. n. K10/-OMISSIS-, sottoscritto in data 21/07/2025, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di diniego prot. n. K.10/-OMISSIS- dell’08/04/2025 e il rapporto informativo della Questura di Bergamo del 01/04/2025, se ed in quanto lesivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana, unitamente al preavviso di diniego e al rapporto informativo della Questura
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché il preavviso di diniego e il rapporto informativo della Questura, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto del periculum in mora prospettato e della domanda cautelare incidentale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza e non ha disposto espressamente la sospensione dell'atto. Considerato il periculum in mora prospettato e la possibilità di una ravvicinata trattazione, ha ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari la fissazione della discussione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza pubblica è stata fissata per il 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
soddisfare le esigenze cautelari del ricorrente attraverso la fissazione della discussione del ricorso nel merito
Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari fissando la sollecita trattazione del merito, senza pronunciarsi con una misura cautelare sospensiva espressa.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il periculum in mora è prospettato e lo stato dei ruoli consente una trattazione ravvicinata del merito, il giudice cautelare può soddisfare le esigenze della parte mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere necessariamente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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