Sentenza n. 847/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza in intestazione2, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 mediante buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare del bonus annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare complessivamente euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa. L’amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nonostante la notificazione dello stesso in forma esecutiva e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze mediante l’emissione dei buoni elettronici dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario è stato qualificato come ausiliario del giudice, con munus obbligatorio, e dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa e ha condannato l’amministrazione al pagamento di euro 552,00, oltre accessori di legge, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto per procedere all’esecuzione forzata e, nel caso concreto, per l’accoglimento dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
- In presenza di un titolo giudiziale esecutivo non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro pronunciate in altri giudizi, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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