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Sentenza

Sentenza n. 7553/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: Sentenza n. 1073/2025 pubbl. il 28/01/2025 RG n. 37670/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE' (all. 1); Sentenza n. 13151/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 34981/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia CANE (all. 14); Sentenza n. 3549/2025 pubbl. il 24/03/2025, RG n. 16570/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Laura BAJARDI (all. 15); Sentenza n. 3146/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 24061/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI (all. 16); Sentenza n. 11980/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20372/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE (all. 17), entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo complessivo di euro 6.633,67, oltre accessori, come quantificato nei preavvisi di fattura (all. 8); nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202512620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di cinque sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, relative al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione di cinque sentenze del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nelle quali era stato riconosciuto il diritto al pagamento delle spese di lite in suo favore quale procuratore antistatario, per un importo complessivo di euro 6.633,67 oltre accessori. Ha dedotto il passaggio in giudicato delle pronunce, comprovato dalle certificazioni della Corte d'Appello di Roma attestanti l'assenza di gravami e dalle dichiarazioni di mancata proposizione del ricorso per cassazione, nonché l'inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare le deduzioni, né allegare elementi ostativi o sopravvenienze. Il ricorrente ha inoltre proposto cumulativamente le domande di ottemperanza relative ai cinque titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato il passaggio in giudicato delle cinque sentenze e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, la quale non aveva contestato il credito né indicato circostanze impeditive. Il giudice ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti delle pretese già riconosciute nei titoli giudiziali. Ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 32 c.p.a., ravvisando connessione soggettiva, poiché le parti erano sempre il medesimo procuratore antistatario e il Ministero, e connessione oggettiva, poiché le controversie riguardavano materia affine ed erano state definite dal medesimo Tribunale, Sezione lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 950,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    L'art. 32 c.p.a. consente, in linea di principio ed in generale, il cumulo delle domande proposte in via principale o incidentale, purché le domande siano "connesse".

    Il cumulo di domande in un unico ricorso è ammissibile quando sussista connessione soggettiva e oggettiva tra le pretese; nel caso concreto la connessione è stata ravvisata per l'identità delle parti e per l'affinità della materia e dei titoli giudiziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il diritto riconosciuto da una sentenza passata in giudicato deve essere eseguito dall'Amministrazione e i presupposti della pretesa già accertati nel titolo non possono essere nuovamente sindacati.
  • La mancata contestazione, da parte dell'Amministrazione intimata, delle deduzioni specifiche relative all'esistenza del giudicato e all'inadempimento, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato, consente di ritenere provato l'obbligo di esecuzione.
  • È ammissibile il ricorso cumulativo per l'ottemperanza di più giudicati quando ricorra una connessione soggettiva e oggettiva, in particolare quando le parti siano le medesime e i titoli riguardino materia affine e provengano dal medesimo organo giudicante.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile scadenza del termine, anche individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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